Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

Indice

1. Testo Unico bancario e trasparenza delle condizioni contrattuali.
2. La delibera del CICR del 4 marzo 2003.
3. I nuovi provvedimenti della Banca d’Italia del 25 luglio 2003.
     3.1. Le “Istruzioni di vigilanza per le banche”.
4. Entrata in vigore delle nuove “Istruzioni” di Vigilanza per le banche.

1. Testo Unico bancario e trasparenza delle condizioni contrattuali.

Una delle novità di rilievo del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 (1), contenente il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia è individuabile negli articoli da 115 al 128, che racchiudono le regole in tema di trasparenza e di credito al consumo e prevedono i poteri conferiti agli Organi di Vigilanza - Banca d’Italia, Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) e Ministro del Tesoro (oggi Ministro dell’Economia e delle Finanze) nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, e Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, per i soggetti che esercitano il credito al consumo - così che la “trasparenza” di tutte le operazioni previste dal T.U. non si riduca ad una serie di enunciazioni di buone intenzioni, ma trovi invece concreta ed efficace attuazione nelle singole fattispecie, e costistuisca, con le sanzioni amministrative contenute negli articoli 144 e 145, remore per eventuali inosservanze alle disposizioni della legge bancaria stessa.

“In materia di pubblicità – leggesi nella Relazione ministeriale che accompagnava il testo della nuova legge bancaria – la disciplina legislativa è stata semplificata: sono state enunciate a livello primario i principi regolatori della materia, demandando le prescrizioni tecniche e di dettaglio a disposizioni delle autorità creditizie”.

Fatte salve le numerose disposizioni sull’argomento della Banca d’Italia, via via succedutesi nel tempo, dal 1993 in poi, è con la Circolare 21 aprile 1999, n.229 (2), che l’Organo di vigilanza provvedeva a redigere un nuovo testo dal titolo “Istruzioni di vigilanza per le banche”, in cui venivano compendiate , “in maniera omogenea e con opportuni interventi di razionalizzazione, le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia”, come affermato, fra l’altro, dal Governatore Dott. Fazio: il Capitolo 1° del Titolo X di dette Istruzioni tratta della “Trasparenza delle operazioni dei servizi bancari”.

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2. La delibera del CICR del 4 marzo 2003.

Il CICR, tenuti presenti l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui controlli, contenute nel Titolo VI del D.Lgs. n.385/1993, la legge 7 marzo 1996, 108 (3), concernente l’attività di mediazione creditizia, il D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 (4), che disciplina i servizi di bancoposta, l’articolo 23, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. dell’intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del Titolo VI del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento nè al servizio accessorio previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera f) del medesimo decreto (5) ed il D.Lgs. 28 giugno 2000, n.253 (6), recante attuazione della direttiva 97/5 sui bonifici transfrontalieri, emanava, su proposta della Banca d’Italia, formulata sentito l’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) ai sensi dell’art. 127 del citato T.U. bancario, la Delibera 4 marzo 2003, all’oggetto “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (7).

Con la suddetta delibera il CICR (investito, come noto, dall’art. 2 del d.Lgs. n.385/1993, “dell’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio”), si è preoccupato - in presenza dell’esperienza maturata in nove anni di applicazione del T.U. bancario che, frattanto, aveva subito molteplici modifiche; delle due delibere del CICR del 9 febbraio 2000, contenenti disposizioni in materia di capitalizzazione degli interessi e di estinzione anticipata dei crediti fondiari (8); delle nuove disposizioni in materia di bonifici transfrontalieri; della disciplina del commercio elettronico e della vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori – di delineare in undici articoli la nuova emananda disciplina della pubblicità e dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi, quali specificati nell’Allegato alla delibera stessa (vedasi allegato “A”) e delle comunicazioni alla clientela, così da consentire all’Organo di Vigilanza di realizzare disposizioni di attuazione della nuova disciplina di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, “volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti”.

L’iniziativa di detta Autorità creditizia veniva alla luce in un momento storico particolarmente delicato per il settore delle banche e degli intermediari finanziari, che hanno visto incrinata la fiducia della propria clientela a seguito del collocamento presso la stessa di prodotti, quali titoli del debito argentino oppure obbligazioni “corporate” Cirio Holding, senza che all’occorrenza fosse stato prospettato ai risparmiatori il grado di rischiosità dell’investimento in siffatti titoli e, quanto in particolare alle obbligazioni Cirio, senza che gli acquirenti fossero stati a suo tempo informati – secondo quanto riferito da notizie di stampa - della reale pesante situazione finanziaria di detta azienda, che avrebbe potuto, a scadenza, trovarsi nell’impossibilità di rimborsare le somme ricevute a fronte del lancio dei noti prestiti obbligazionari: cosa questa che poi è accaduta, tant’è sono tuttora in corso indagini da parte del Magistrato penale per l’accertamento anche di eventuali responsabilità di qualche banca nel collocamento delle obbligazioni in discorso.

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3. I nuovi provvedimenti della Banca d’Italia del 25 luglio 2003.

La Banca d’Italia, richiamandosi alla delibera del CICR del 4 marzo 2003, ne attuava le direttive, il 25 luglio 2003, mediante il “9° aggiornamento alla Circolare n.229 del 21 aprile 1999, contenente “Istruzioni di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari” (9) ed il “Provvedimento del Governatore del 25 luglio 2003 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari”(10): di seguito andiamo ad occuparci solo del 9° aggiornamento della Circ. n.229/1999, riguardante le banche.

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3.1. Le “Istruzioni di vigilanza per le banche”

Le nuove istruzioni dell’Organo di vigilanza sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, articolate in quattro Sezioni, costituiscono una rielaborazione, opportunamente ampliata, del Titolo X, Capitolo 1 del fascicolo “Istruzioni di vigilanza per le banche”, contenuto, come detto, nella Circolare n.229 in data 21 aprile 1999 (11). Le disposizioni in materia di trasparenza (Titolo VI, Capo I, Articoli da 115 a 120, del D.Lgs. n.385/1993), la delibera del CICR 4 marzo 2003 e le disposizioni attuative di quest’ultima, come sopra espresse dalla Banca d’Italia, “si applicano – leggesi nella Sezione I – a tutte le operazioni e a tutti i servizi (incluso il credito al consumo ai sensi dell’art.115, comma 3, T.U.), aventi natura bancaria e finanziaria, offerti dalle banche in Italia, anche al di fuori delle dipendenze (“fuori sede”) e mediante ‘tecniche di comunicazione a distanza”. Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall’art.1, comma 6, lett.f), del medesimo T.U.F., sottoposti alla disciplina della trasparenza emanata dalla Consob”.

Le novità salienti di detta nuova normativa possono così riassumersi:

Sezione I – Nella Sezione, rubricata “Disposizioni di carattere generale”, vengono dati esplicito riconoscimento e valorizzazione ad iniziative già in un recente passato assunte dall’Associazione Bancaria Italiana, per aiutare a definire e diffondere la trasparenza nei rapporti con la clientela, ad esempio con l’emanazione del “Codice di comportamento del settore bancario e finanziario”, “volto a disciplinare – come affermato al par.3.(rubricato I contenuti) - aspetti comportamentali che assumono rilievo nell’ambito del rapporto con il cliente e che non trovano compiuta regolamentazione in disposizioni di carattere legislativo o amministrativo”, così che molti dei principi costituiscono un “valore aggiunto” rispetto alla disciplina, già di per sé assai incisiva, dettata in materia di trasparenza, di credito al consumo e di attività di intermediazione mobiliare dal T.U. bancario n.385/1993 e dal T.U.finanziario n.58/1998. (cfr. Circolare ABI, Serie Legale n.6 del 22 gennaio 1996). Altrettanto dicasi per il progetto “Patti Chiari” tra banca e cliente ideato dall’ABI con l’obiettivo di “riscrivere” i rapporti tra le banche e le varie componenti della società, in vigore dal 15 ottobre del corrente anno (cfr. Nota per la stampa dell’ABI del 1° luglio 2003).

Premesso che “La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d’affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza”, la Banca d’Italia considera, infatti, che “Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.) anche intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell’utenza, rappresentano un utile strumento di integrazione della disciplina,. Tali iniziative, contribuendo a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con la clientela, innalzano il grado di condivisione e di effettività della normativa in materia di trasparenza”(12) .

Viene, inoltre, richiamata l’esigenza che nello svolgimento delle proprie attività le banche osservino l’insieme delle disposizioni che l’ordinamento prevede in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, che vanno considerate come “un complesso regolamentare integrato”.

Quanto ai “destinatari della disciplina” sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, la nuova normativa prevede che le disposizioni contenute nel 9° aggiornamento del 25 luglio 2003 si applicano “alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie che operano in Italia, anche in regime di libera prestazione di servizi, in conformità del diritto dell’Unione europea e delle relative disposizioni nazionali di recepimento”. Con una nota esplicativa viene dichiarato che la delibera del CICR del 4 marzo 2003 e le disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia si applicano in quanto compatibili:

“Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo”.

Sezione II – Detta Sezione, rubricata “Pubblicità e informazione precontrattuale” è molto più articolata di quella all’oggetto “Pubblicità”, espressa nelle precedenti istruzioni del 21 aprile 1999, contenendo una più completa e dettagliata indicazione dei seguenti strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali:

“Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all’obbligo di rendere noto l’ISC – avverte la Banca d’Italia – è suscettibile di variazioni per tenere conto dell’evoluzione della prassi operativa”.

Sezione III – Detta sezione, rubricata “Contratti”, contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo dei contratti e di conclusione degli stessi mediante tecniche di comunicazione a distanza. Sono stati introdotti nuovi adempimenti a carico delle banche allo scopo di accrescere il grado di consapevolezza della clientela nella fase “precontrattuale”. In tema di :

  1. forma dei contratti, le nuove disposizioni sono in parte ricognitive delle prescrizioni contenute nell’art.117 del T.U. bancario n.385/1993 (e successive modificazioni), quali la richiesta della forma scritta ad substantiam, fatti salvi i pochi casi, espressamente indicati, in cui la forma scritta non è obbligatoria. Particolare attenzione è stata riservata, nelle nuove istruzioni, all’obbligo per la banca, richiesta di dare esecuzione ad un bonifico, di fornire a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta sull’operazione (contenente le seguenti informazioni minimali: un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico; l’importo iniziale del bonifico; l’importo di tutte le spese e commissioni a carico del cliente e l’eventuale data di valuta applicata), informativa che, eventualmentee, può essere fatta anche per via elettronica, a meno che il cliente non vi abbia rinunciato espressamente. Qualora trattasi di bonifico transfrontaliero, se l’ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, quest’ultimo deve esserne informato dalla propria banca, la quale, nel caso in cui effettui la conversione di valute, è anche obligata ad informare il cliente del tasso di cambio utilizzato;
  2. contenuto dei contratti, le nuove istruzioni in discorso richiamano non solo le prescrizioni dell’art. 117 del T.U. bancario, ma, con particolare riferimento ai tassi di interesse, si riferiscono anche alle disposizioni contenute nella delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (riportata sub Allegato B alle istruzioni stesse). Particolare attenzione è stata riservata dalle nuove norme alla necessità per:
    • i contratti di finanziamento, di non tenere conto, nell’indicazione del tasso rapportato su base annua, degli eventuali interessi di mora applicate su rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto;
    • le operazioni in conto corrente, di assicurare nei confronti dei clienti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori: inoltre, “Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento”;
    • i contratti relativi a operazioni di credito fondiario, di riportare, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso omnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000” (riportata sub Allegato C alle istruzioni). I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato;
    • i contratti di credito al consumo, di applicare le disposizioni previste dall’art. 124 del T.U. bancario;
    • i pagamenti transfrontalieri in euro, di applicare le disposizioni del Regolamento (CE) n.2560/2001 del 19 dicembre 2001 (13);
  3. tecniche di comunicazione a distanza, le nuove istruzioni prevedono che:
    • la stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal par.2 – Forma dei contratti delle nuove istruzioni di vigilanza;
    • nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta si considera soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (14);
    • il cliente ha diritto di ricevere copia cartacea del contratto in ogni momento del contratto. Un siffatto obbligo – merita di essere ricordato – era già stato previsto dal par.1.- L’inizio del rapporto, contenuto nella “Parte Terza” - ”La relazione con il cliente”, del “Codice di comportamento del settore bancario e finanziario” predisposto dall’ABI (Circ.Serie Legale n.6 del 22 gennaio 1996).

Sezione IV – In detta Sezione, rubricata “Comunicazioni alla clientela”, ampliata rispetto alla Sezione IV della Circolare n.229/1999, sono contente le disposizioni riguardanti le comunicazioni che le banche sono tenute a fornire nei rapporti intrattenuti con i clienti, che – viene sottolineato -“si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi bancari e finanziari (incluso il credito al consumo) offerti dalle banche in Italia, anche se non ricompresi nell’allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003. Ai sensi dell’art.23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall’art.1, comma 6, lett. f, del medesimo T.U.F.”.

In merito agli argomenti trattati nella normativa in argomento, consideriamo quanto appresso.

  1. Comunicazione delle variazioni contrattuali alla clientela. La banca è obbligata a comunicare per iscritto presso il domicilio indicato dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, se sfavorevoli al cliente medesimo. A tal fine è previsto che deve essere utilizzato un “documento di sintesi”, che aggiorna quello unito al contratto, nel quale, “anche mediante opportuni accorgimenti grafici (…) sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Esso contiene l’avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell’art.118 del T.U. e l’indicazione del termine per l’esercizio del diritto di recesso”. Trattandosi di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato (cioè relative ad una categoria omogenea di operazioni e servizi accessibili da parte di tutti i clienti, quali le variazioni della struttura dei tassi per i rapporti di conto corrente), esse possono essere comunicate in forma impersonale, mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dall’art.11. comma 2, della delibera del CICR del 4 marzo 2003. In relazione alle indicazioni contenute in detto articolo 11, commi 1 e 2, le Istruzioni della Banca d’Italia prevedono che, “Al fine di garantire l’effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l’esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l’indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero con l’avvertenza che l’avviso è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al cliente, mediante il “documento di sintesi”, alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazione periodiche (…) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio comunicazioni relative all’effettuazione di bonifici o alla compravendita titoli)”.
    — Le nuove disposizioni dell’Organo di vigilanza prevedono, poi, che “Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente non possono avere effetto anteriore a quello della comunicazione al cliente stesso ovvero, per quelle generalizzate, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” e che “ Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
    — Quest’ultima disposizione fà sorgere alcuni interrogativi che lasciano piuttosto perplessi sulla soluzione escogitata per il caso in cui la variazione unilaterale della banca si identifichi in una “variazione sfavorevole generalizzata” pubblicizzata mediante apposita inserzione nella Gazzetta Ufficiale, essendo stato stabilito che, in tal caso, il diritto di recesso dal contratto possa essere esercitato dal cliente “entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” dell’inserzione in discorso anziché – come sarebbe stato più logico stabilire – dalla data di ricezione del ‘documento di sintesi’ spedito individualmente al cliente “nell’ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche”. E’ vero che la Banca d’Italia non poteva discostarsi dalle indicazioni sull’argomento espresse dal CICR nell’art.11 della delibera del 4 marzo 2003, che, al comma 2°, ha fatto specifico riferimento, al disposto dell’art.118, comma 3 del testo unico bancario (14). Ma è pur vero che la disposizione oggetto di esame appare fuori da ogni realtà. Non vi è chi non si renda conto, infatti, che la generalità dei cittadini – prendiamo ad esempio una casalinga, un pensionato, un artigiano, un modesto impiegato, uno studente, ecc. – non acquisterà mai la Gazzetta Ufficiale (né si abbonerà ad essa come fanno molte Società) per sapere se e quali inserzioni può avervi fatto la propria banca in relazione a variazioni contrattuali sfavorevoli generalizzate.
    — Quanto alle conseguenze della pubblicità di leggi o di atti mediante la Gazzetta Ufficiale, in dottrina è stato affermato che la “pubblicazione” della legge (cfr.art. 73, comma 3, della Costituzione Repubblicana) “è il mezzo con cui si dà ai consociati la possibilità di conoscere le leggi e le norme ch’essi devono osservare; la possibilità di conoscerle non la conoscenza effettiva perché questa dipende dall’impegno di ciascuno. Data però la possibilità, non è ammessa discolpa dall’eventuale ignoranza: ignorantia legis non escusat(15). E passi detta teoria (sia pure con le riserve di cui appresso andiamo a dire) per quanto riguarda la presunzione juris et de jure di conoscenza da parte di tutti i cittadini delle leggi (civili, penali, amministrative, tributarie, ecc.) promulgate dallo Stato nel sistema di regole che - nel rispetto del così detto “principio di eguaglianza” desumibile dal dettato costituzionale (cfr.art.3), - sono finalizzate a disciplinare i molteplici rapporti in cui la collettività è organizzata, eliminando,o quanto meno attenuando, le differenze economiche e sociali tra i cittadini, così da favorire la loro eguaglianza di fatto o sostanziale (16). Detta presunzione assoluta di conoscenza da parte di chiunque del contenuto dell’avviso che una banca abbia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in ordine alle modifiche disposte unilateralmente di patti e condizioni di negozi giuridici di natura privatistica, destinati, cioè, a spiegare effetti in ambito contrattuale fra la banca ed i propri clienti, costituisce – però - a nostro avviso, una disposizione anacronistica ed ingiusta che, come tale, si risolve in un esclusivo vantaggio delle banche a totale danno del cliente, il quale, per non essere stato direttamente informato dalla banca di dette modifiche, non è stato posto in condizione di opporsi nei quindici giorni previsti dall’art.118, comma 3 del T.U. bancario, avvalendosi del diritto di recedere dal contratto senza penalità, beneficiando, in sede di liquidazione del rapporto, dell’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
    — E non si venga a sostenere che l’obbligo di proporre opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso con cui una banca abbia inteso rendere nota alla propria clientela l’assunta determinazione unilaterale di apportare “variazioni sfavorevoli generalizzate” alle condizioni contrattuali ivi specificate, derivi dal dettato dell’art. 118, comma 3 del T.U. bancario giacchè detta norma si è limitata a disporre solo che “Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero dall’effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma I, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. Peraltro, al comma I dello stesso articolo è detto semplicemente che “Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR”. Spetta quindi a quest’ultima Autorità Creditizia stabilire le modalita ed i termini delle comunicazioni di variazioni di che trattasi al cliente in maniera tale da salvaguardare, quale che sia la soluzione adottata, il diritto di questi di recedere dal rapporto senza sopportare alcuna conseguenza pregiudizievole, proprio come stabilito dal comma 3 del citato art.118.
    — A supporto delle considerazioni innanzi da noi espresse circa l’anacronistico principio dell’inescusabilità della ignorantia legis, desideriamo ricordare che la Corte Costituizionale con la sentenza n.364, emessa il 23 marzo 1988 (17), ha dichiarato - a seguito di una laboriosa e dotta indagine dottrinaria e delle vigenti norme di legge nella soggetta materia - “l’illegittimità costituzionale dell’art.5 codice penale nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile”. La Corte Costituzionale, infatti, ritenendo necessario assicurare al cittadino una maggiore garanzia, ha superato – badasi bene, in campo penale, che, in punto, assume maggiore rilevanza che nel campo civile - il principio della assoluta inescusabilità dell’”ignorantia legis” (quale desumibile dalla anacronistica ed ingiusta norma contenuta nell’art.5 del Codice Penale del 1930, tuttora in vigore). E ciò, nella considerazione che infliggere al soggetto agente una sanzione penale senza alcuna prova della sua consapevole ribellione all’ordinamento giuridico, equivale a sopprimere le fondamentali garanzie che lo Stato democratico ha voluto riconoscere al cittadino con la Carta Costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
    — Dopo un esame storico-sistematico dell’art.27 della Costituzione, relativo al carattere personale della responsabilità penale e posto in evidenza che l’Ordinamento guridico non può punire un soggetto il quale, pur avendo commesso un fatto di per sé rispondente ad una fattispecie tipica di reato, non è suscettibile di essere ritenuto responsabile di leggerezza, la Corte Costituzionale ha dichiarato che se un soggetto infrange un precetto penale per ignoranza della legge che lo contiene e siffatta ignoranza non può essere ascrivibile a negligente trascuratezza mentre, al contrario, assume i caratteri dell’inevitabilità, il soggetto stesso non sarà suscettibile di punizione, in quanto ciò sarebbe in palese contrasto con i principi della personalità della responsabilità penale, della colpevolezza e dell’uguaglianza per avere posto sullo stesso piano chi viola una norma con la piena consapevolezza di violarla e colui il quale lo faccia per ignoranza inevitabile ed incolpevole della legge penale.
    — Peraltro, “Dal punto di vista storico e di diritto comparato – ha sottolineato la Corte Costituzionale – va sottolineato che il principio dell’irrilevanza dell’ignoranza di diritto non è mai stato positivamente affermato nella sua assolutezza”; senza dire, poi, che “escluso che possa prospettarsi l’esistenza di un ‘dovere autonomo di conoscenza’ della legge penale (ne mancherebbe, fra l’altro, la relativa sanzione) anche le tesi della presunzione iuris et de iure e della ‘finzione’ di conoscenza della legge penale (…) s’inseriscono in un contesto che parte dall’opposto principio dell’essenzialità al reato della coscienza dell’illiceità e, pertanto, della ‘scusabilità’ dell’ignoranza della legge penale”. Se le riferite rigorose considerazioni di fatto e di diritto hanno assunto rilevanza per i Giudici della Corte Costituzionale in campo penale, altrettanto debbono averle, ci sembra, in campo civile laddove come per il primo non esiste alcuna norma di legge che imponga ad ogni cittadino di prendere cognizione del contenuto della Gazzetta Ufficiale e contempli, in caso di inadempienza a detta disposizione, determinate sanzioni o consegunze pregiudizievoli per l’inadempiente.
    — Per concludere sull’argomento: il CICR - che nella premessa alla Delibera assunta il 4 marzo 2003 ha fra l’altro evidenziato “l’esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni dei servizi offerti” – avrebbe potuto stabilire al comma 2 dell’articolo 11 (Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela) che “Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere rese di pubblica ragione (18) mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” ed al comma 3 dell’articolo stesso che “Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente, anche ai fini dell’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 118, comma 3, del testo unico bancario, subito dopo la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche”. Con la suddetta formulazione – o altra che ci auguriamo il CICR voglia assumere modificando la formulazione del ripetuto articolo 11 della Delibera del 4 marzo 2003 – sarebbero evitate contestazioni della clientela e l’instaurarsi di un contenzioso gravoso anche per le banche.
    — Infine, va detto che a conclusione del par.2 – “Comunicazione delle variazioni contrattuiali sfavorevoli alla clientela”, la Banca d’Italia ha disposto quanto segue: “Per i rapporti in cui non sia possibile l’individuazione del cliente, le banche adempiono all’obbligo di comunicazione mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico. Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio al portatore, per i quali quindi nessuna comunicazione è dovuta ad eccezione di quelle inerenti alle variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci”.
  2. Comunicazioni periodiche alla clientela. Le nuove istruzioni della Banca d’Italia ripetono, in sostanza, le disposizini già contenute sull’argomento nell’art. 119 del T.U. bancario del 1993, modificato dal D.Lgs. n.342/1999 e, per quanto riguarda gli “estratti conto”,espongono in sintesi quelle che, su iniziativa dell’ABI, avevano già formato oggetto il 25 ottobre 1988 dell’”Accordo sulla pubblicità e la trasparenza delle condizioni”, formalizzando in dettaglio le regole di autodisciplina, all’epoca largamente in atto, mediante l’inserimento di ulteriori prescrizioni comportamentali atte ad assicurare, come in effetti è avvenuto, trasparenza e chiarezza nei rapporti fra banche e clienti. Queste ultime disposizioni sono state, peraltro, richiamate anche nel “Protocollo di intesa” sottoscritto il 25 luglio 2000 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori, in sede di definizione dello schema di “Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente”, la cui finalità fondamentale era stata ravvisata nell’esigenza di perseguire il continuo miglioramento dei servizi offerti e, nel contempo, dell’attuale sistema di gestione del rapporto banca-cliente.

    Le nuove istruzioni della Banca d’Italia:

    • richiamano, poi, il “documento di sintesi”, “datato e progressivamente numerato” che “aggiorna quello unito al contratto e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell’apposita comunicazione di cui al precedente par.2”. Nei contratti di finanziamento in cui l’insieme delle condizioni non sia modificabile, il documento di sintesi può limitarsi all’indicazione delle condizioni strettamente economiche;
    • prevedono che le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500.

    In merito alle “Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti”, le nuove istruzioni di vigilanza stabiliscono quanto ai:

    • rapporti regolati in conto corrente, che l’”estratto conto” e il “documento di sintesi” “sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi”;
    • libretti di risparmio al portatore, che le banche “mettono a disposizione dei clienti l’estratto conto annuale e il ‘documento di sintesi’ presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno”;
    • contratti di credito fondiario, che “le comunicazioni periodiche includono l’indicazione del componente omnicomprensivo per l’estinzione anticipata”;
    • contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimento, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri
      rapporti di durata (ad esempio, l’estratto conto per l’accredito degli interessi)”.
  3. Richiesta di documentazione su singole operazioni. Le istruzioni in esame, richiamata alla lettera la disposizione contenuta nell’articolo 119, 4 comma, del T.U. bancario, come sostituito dal D.Lgs.n.342/1999, stabilisce che “le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”.
  4. Tecniche di comunicazione a distanza. Trattasi di un nuovo paragrafo che così illustra dette tecniche: “Nelle ipotesi in cui la banca si avvalga, nell’operatività con i clienti, di strumenti telematici, le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio, invio mediante posta elettronica o possibilità di accesso alle comunicazioni sul sito internet della banca) purchè la relativa clausola contrattuale sia espressamente accettata da parte del cliente. In detta ipotesi, i termini per l’esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell’estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazionme siano contenuti l’avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del T.U. e l’indicazione del termine per l’esercizio dei relativi diritti. Qualora la banca utilizzi la rete Internet o sistemi analoghi, gli avvisi concernenti le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, fermi restando gli adempimenti previsti dal par.2, sono pubblicati sui relativi siti, con adeguata evidenza, in modo che le comunicazioni ai clienti siano facilmente accessibili, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito deicata ai rapporti commerciali con i clienti. In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. I costi connessi all’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, all’invio di copia cartacea della documentazione ovvero al cambiamento della tecnica utilizzata formano oggetto di specifica informativa al cliente.”
    — “In ogni ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’ambito delle comunicazioni previste” dalla Sezione IV - conclude la Banca d’Italia - ”le informazioni sono fornite su supporto durevole”.

Sezione V – La Banca d’Italia, richiamandosi in questa Sezione - rubricata “Controlli” - alle prescrizioni contenute nell’art.128, comma 1°, del T.U. bancario (19), stabilisce che “al fine di consentire il controllo sulle disposizioni relative all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, le banche comunicano alla Banca d’Italia l’indirizzo dei siti Internet eventualmente utilizzati, nei confronti di clienti residenti in Italia, per la promozione o il collocamento di prodotti bancari e finanziari (con esclusione degli annunci pubblicitari) ovvero per l’operatività con i clienti stessi.”. Nel caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e che, in tali ipotesi, “trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capitolo I” delle “Istruzioni di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari(20). Nel caso, infine, di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, è previsto che possa essere disposta, ai sensi dell’art.128, comma 5, del T.U. (21), la sospensione dell’attività, anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni.

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4. Entrata in vigore delle nuove “Istruzioni” di Vigilanza per le banche.

L’entrata in vigore delle nuove Istruzioni della Banca d’Italia per le banche è stata fissata, in ottemperanza a quanto disposto dal CICR con la delibera del 4 marzo 2003 (art. 14), che ha abrogato, ai sensi dell’art. 161, comma 5 del T.-U. bancario, il decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992, recante “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari(22), il 1° ottobre 2003. Ai rapporti in essere alla suddetta data, si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazione alla clientela contenuti nella succitata delibera del CICR e nelle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia innanzi illustrate.

La nuova disciplina in tema di trasparenza emanata dall’Organo di Vigilanza è stata recepita favorevolmente dall’ABI, il cui Presidente, Dott. Maurizio Sella, l’ha definita “Un provvedimento importante”.

Ariccia, 15 gennaio 2004.

Avv. Enrico Gianfelici
Avv. Francesco Gianfelici


Note:
(1) In Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.
(2) In Suppl. Straord. alla Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 1999 - Serie generale.
(3) In Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale, n.58 del 9 marzo 1996 – Serie generale.
(4) In Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n.94.
(5) In Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale, Serie Gen. n.71 del 26 marzo 1998.
(6) In Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2000, n.212.
(7) In Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2003, n.72 .

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(8) Deliberazione CICR 9 febbraio 2000, riguardante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art.120, comma 2, del testo unico bancario, come inserito dall’art.25 del decreto legislativo n.342/1999)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2000, n.43. Deliberazione CICR 9 febbraio 2000, all’oggetto ”Credito fondiario. Disciplina dell’estinzione anticipata dei mutui (art.40, comma 1, del testo unico bancario, come sostituito dall’art.6 del decreto legislativo n.342/1999).
(9) In Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale, n.191 del 19 agosto 2003, Serie generale.
(10) In Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale, n.191 del 19 agosto 2003, Serie generale.
(11) In Suppl.Straord. alla Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 1999 – Serie generale.
(12) Vedasi quanto già considerato autorevolmente dal Dr. Vincenzo Desario, Direttore Generale della Banca d’Italia, sul tema “La tutela del consumatore: il ruolo dell’autoregolamentazione” nel Convegno “Codice di comportamento del settore bancario e finanziario”, tenuto presso l’ABI il 21 febbraio 1996.
(13) In suppl. ord. n° 300/L alla "Gazzetta Ufficiale" n° 42 del 20/02/2001.
(14) L’articolo 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385, è così formulato: “1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. 2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall’effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.

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(15) Così D. Barbero: “Il sistema del diritto privato”, UTET, 1988, p.21.
(16) Vedasi A.Torrente: “Manuale di diritto privato”, IX ed. 1975, pag. 12 ss.
(17) Pubblicata in Il Foro Italiano, I, 1988, col.1385 ss, con nota di commento di Giovanni Fiandaca all’oggetto “Principi di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: ’prima lettura’ della sentenza n. 364/88”. Vedasi anche in Il Foro It. I, 1990, col. 415, la nota a firma di Elisabetta Grande all’oggetto “La sentenza n.364/88 della Corte Costituzionale e l’esperienza di ‘common law’; alcuni possibili significati di una pronuncia in tema di errore di diritto”.
(18) Non può disconoscersi che destinatari della pubblicità in discorso possano essere non solo dei soggetti già clienti di quella banca che ha assunto la determinazione di modificare determinate condizioni contrattuali, ma anche tanti altri soggetti di diritto non ancora clienti della banca ma che potrebbero divenirlo in avvenire.
(19) D.Lgs. n.385/1993: Art. 128. (Controlli), sostituito dal D.Lgs. n. 342/1999 - “1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d’Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art.107. 2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall’art.106 e nei confronti dei soggetti indicati nell’art.155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall’UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità. 3. Con riguardo ai soggetti indicati nell’art.121, comma 2, lett.c) i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato al quale compete, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni previste dagli art.144, commi 3 e 4 e 145, comma 3. 4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell’art.115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli art.144,commi 3 e 4, e 145, comma 3. 5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d’Italia e dell’UIC o delle altre autorità indicate dal CICR ai sensi del comma 4, nell’ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell’attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni”.
(20) Vedasi il testo del Titolo VIII –Sanzioni e crisi – Capitolo I – Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa - modificato dall’ 8° aggiornamento del 19 marzo 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003.
(21) Vedasi nota (19).
(22) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 dell’11 maggio 1992.

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ALLEGATO

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Deliberazione del CICR 4 marzo 2003
OPERAZIONI E SERVIZI

  • depositi;
  • obbligazioni;
  • cerrificati di deposito e buoni fruttiferi;
  • altri titoli di debito;
  • mutui;
  • aperture di credito;
  • anticipazioni bancarie;
  • crediti di firma;
  • sconti di portafoglio;
  • leasing finanziario;
  • factoring;
  • altri finanziamenti;
  • garanzie ricevute;
  • conti correnti di corrispondenza;
  • incassi e pagamenti;
  • emissione e getsione di mezzi di pagamento;
  • emissione di moneta elettronica;
  • versamento e prelievo di contante pressso sportelli automatici,
  • acquisto e vendita di valuta estera;
  • intermediazione in cambi;
  • custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
  • locazione di cassette di sicurezza.

 



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