Trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari
Indice
1. Testo Unico bancario
e trasparenza delle condizioni contrattuali.
2. La delibera del CICR del 4 marzo 2003.
3. I nuovi provvedimenti della Banca
d’Italia del 25 luglio 2003.
3.1. Le “Istruzioni
di vigilanza per le banche”.
4. Entrata in vigore delle nuove “Istruzioni”
di Vigilanza per le banche.
1. Testo Unico bancario
e trasparenza delle condizioni contrattuali.
Una delle novità di rilievo del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385
(1),
contenente il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia è individuabile
negli articoli da 115 al 128, che racchiudono le regole in tema di trasparenza
e di credito al consumo e prevedono i poteri conferiti agli Organi di Vigilanza
- Banca d’Italia, Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
(CICR) e Ministro del Tesoro (oggi Ministro dell’Economia e delle Finanze)
nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, e Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato, per i soggetti che esercitano il credito
al consumo - così che la “trasparenza” di tutte le operazioni
previste dal T.U. non si riduca ad una serie di enunciazioni di buone intenzioni,
ma trovi invece concreta ed efficace attuazione nelle singole fattispecie,
e costistuisca, con le sanzioni amministrative contenute negli articoli 144
e 145, remore per eventuali inosservanze alle disposizioni della legge bancaria
stessa.
“In materia di pubblicità – leggesi nella Relazione ministeriale
che accompagnava il testo della nuova legge bancaria – la disciplina
legislativa è stata semplificata: sono state enunciate a livello primario
i principi regolatori della materia, demandando le prescrizioni tecniche e
di dettaglio a disposizioni delle autorità creditizie”.
Fatte salve le numerose disposizioni sull’argomento della Banca d’Italia,
via via succedutesi nel tempo, dal 1993 in poi, è con la Circolare
21 aprile 1999, n.229 (2),
che l’Organo di vigilanza provvedeva a redigere un nuovo testo dal titolo
“Istruzioni di vigilanza per le banche”, in cui venivano compendiate
, “in maniera omogenea e con opportuni interventi di razionalizzazione,
le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia”, come
affermato, fra l’altro, dal Governatore Dott. Fazio: il Capitolo 1°
del Titolo X di dette Istruzioni tratta della “Trasparenza delle operazioni
dei servizi bancari”.

2. La delibera del CICR del 4 marzo 2003.
Il CICR, tenuti presenti l’ambito di applicazione delle disposizioni
sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui controlli, contenute
nel Titolo VI del D.Lgs. n.385/1993, la legge 7 marzo 1996, 108 (3),
concernente l’attività di mediazione creditizia, il D.P.R. 14
marzo 2001, n.144 (4),
che disciplina i servizi di bancoposta, l’articolo 23, comma 4 del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. dell’intermediazione finanziaria), secondo
cui le disposizioni del Titolo VI del T.U. bancario non si applicano ai servizi
di investimento nè al servizio accessorio previsto dall’articolo
1, comma 6, lettera f) del medesimo decreto (5)
ed il D.Lgs. 28 giugno 2000, n.253 (6),
recante attuazione della direttiva 97/5 sui bonifici transfrontalieri, emanava,
su proposta della Banca d’Italia, formulata sentito l’Ufficio
Italiano dei Cambi (UIC) ai sensi dell’art. 127 del citato T.U. bancario,
la Delibera 4 marzo 2003, all’oggetto “Disciplina della trasparenza
delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”
(7).
Con la suddetta delibera il CICR (investito, come noto, dall’art. 2
del d.Lgs. n.385/1993, “dell’alta vigilanza in materia di credito
e di tutela del risparmio”), si è preoccupato - in presenza dell’esperienza
maturata in nove anni di applicazione del T.U. bancario che, frattanto, aveva
subito molteplici modifiche; delle due delibere del CICR del 9 febbraio 2000,
contenenti disposizioni in materia di capitalizzazione degli interessi e di
estinzione anticipata dei crediti fondiari (8);
delle nuove disposizioni in materia di bonifici transfrontalieri; della disciplina
del commercio elettronico e della vendita a distanza di servizi finanziari
ai consumatori – di delineare in undici articoli la nuova emananda disciplina
della pubblicità e dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi,
quali specificati nell’Allegato alla delibera stessa (vedasi
allegato “A”) e delle comunicazioni alla clientela,
così da consentire all’Organo di Vigilanza di realizzare disposizioni
di attuazione della nuova disciplina di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari, “volte ad assicurare che alla clientela
sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle
caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti”.
L’iniziativa di detta Autorità creditizia veniva alla luce
in un momento storico particolarmente delicato per il settore delle banche
e degli intermediari finanziari, che hanno visto incrinata la fiducia della
propria clientela a seguito del collocamento presso la stessa di prodotti,
quali titoli del debito argentino oppure obbligazioni “corporate”
Cirio Holding, senza che all’occorrenza fosse stato prospettato ai risparmiatori
il grado di rischiosità dell’investimento in siffatti titoli
e, quanto in particolare alle obbligazioni Cirio, senza che gli acquirenti
fossero stati a suo tempo informati – secondo quanto riferito da notizie
di stampa - della reale pesante situazione finanziaria di detta azienda, che
avrebbe potuto, a scadenza, trovarsi nell’impossibilità di rimborsare
le somme ricevute a fronte del lancio dei noti prestiti obbligazionari: cosa
questa che poi è accaduta, tant’è sono tuttora in corso
indagini da parte del Magistrato penale per l’accertamento anche di
eventuali responsabilità di qualche banca nel collocamento delle obbligazioni
in discorso.
3. I nuovi provvedimenti
della Banca d’Italia del 25 luglio 2003.
La Banca d’Italia, richiamandosi alla delibera del CICR del 4 marzo
2003, ne attuava le direttive, il 25 luglio 2003, mediante il “9°
aggiornamento alla Circolare n.229 del 21 aprile 1999, contenente “Istruzioni
di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”
(9)
ed il “Provvedimento del Governatore del 25 luglio 2003 in materia di
trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari”(10):
di seguito andiamo ad occuparci solo del 9° aggiornamento della Circ.
n.229/1999, riguardante le banche.

3.1. Le “Istruzioni di vigilanza per
le banche”
Le nuove istruzioni dell’Organo di vigilanza sulla “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari”, articolate in quattro Sezioni,
costituiscono una rielaborazione, opportunamente ampliata, del Titolo X, Capitolo
1 del fascicolo “Istruzioni di vigilanza per le banche”, contenuto,
come detto, nella Circolare n.229 in data 21 aprile 1999 (11).
Le disposizioni in materia di trasparenza (Titolo VI, Capo I, Articoli da
115 a 120, del D.Lgs. n.385/1993), la delibera del CICR 4 marzo 2003 e le
disposizioni attuative di quest’ultima, come sopra espresse dalla Banca
d’Italia, “si applicano – leggesi nella Sezione I –
a tutte le operazioni e a tutti i servizi (incluso il credito al consumo ai
sensi dell’art.115, comma 3, T.U.), aventi natura bancaria e finanziaria,
offerti dalle banche in Italia, anche al di fuori delle dipendenze (“fuori
sede”) e mediante ‘tecniche di comunicazione a distanza”.
Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica
ai servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia
di investimenti in strumenti finanziari previsto dall’art.1, comma 6,
lett.f), del medesimo T.U.F., sottoposti alla disciplina della trasparenza
emanata dalla Consob”.
Le novità salienti di detta nuova normativa possono così riassumersi:
Sezione I – Nella Sezione, rubricata “Disposizioni
di carattere generale”, vengono dati esplicito riconoscimento e
valorizzazione ad iniziative già in un recente passato assunte dall’Associazione
Bancaria Italiana, per aiutare a definire e diffondere la trasparenza nei
rapporti con la clientela, ad esempio con l’emanazione del “Codice
di comportamento del settore bancario e finanziario”, “volto
a disciplinare – come affermato al par.3.(rubricato I contenuti)
- aspetti comportamentali che assumono rilievo nell’ambito del rapporto
con il cliente e che non trovano compiuta regolamentazione in disposizioni
di carattere legislativo o amministrativo”, così che molti dei
principi costituiscono un “valore aggiunto” rispetto alla disciplina,
già di per sé assai incisiva, dettata in materia di trasparenza,
di credito al consumo e di attività di intermediazione mobiliare dal
T.U. bancario n.385/1993 e dal T.U.finanziario n.58/1998. (cfr. Circolare
ABI, Serie Legale n.6 del 22 gennaio 1996). Altrettanto dicasi per il progetto
“Patti Chiari” tra banca e cliente ideato dall’ABI
con l’obiettivo di “riscrivere” i rapporti tra le banche
e le varie componenti della società, in vigore dal 15 ottobre del corrente
anno (cfr. Nota per la stampa dell’ABI del 1° luglio 2003).
Premesso che “La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni
d’affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza”,
la Banca d’Italia considera, infatti, che “Le iniziative di autoregolamentazione
degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale
delle controversie, ecc.) anche intraprese a livello di categoria o concordate
con le associazioni rappresentative dell’utenza, rappresentano un utile
strumento di integrazione della disciplina,. Tali iniziative, contribuendo
a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento
dei rapporti con la clientela, innalzano il grado di condivisione e di effettività
della normativa in materia di trasparenza”(12)
.
Viene, inoltre, richiamata l’esigenza che nello svolgimento delle proprie
attività le banche osservino l’insieme delle disposizioni che
l’ordinamento prevede in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti
nei confronti della clientela, che vanno considerate come “un complesso
regolamentare integrato”.
Quanto ai “destinatari della disciplina” sulla trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari, la nuova normativa prevede che le
disposizioni contenute nel 9° aggiornamento del 25 luglio 2003 si applicano
“alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie che operano
in Italia, anche in regime di libera prestazione di servizi, in conformità
del diritto dell’Unione europea e delle relative disposizioni nazionali
di recepimento”. Con una nota esplicativa viene dichiarato che la delibera
del CICR del 4 marzo 2003 e le disposizioni di attuazione emanate dalla Banca
d’Italia si applicano in quanto compatibili:
- a Poste Italiane s.p.a., per le sole attività di bancoposta
di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n.144;
- agli IMEL, di cui agli artt.114-bis e seguenti del
T.U.;
- ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell’elenco
generale di cui all’articolo 106 del T.U.;
- ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all’art.121,
comma 2, lett.c) del T.U.;
- ai mediatori creditizi di cui all’art. 16 della
legge 7 marzo 1996, n.108.
“Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse
alle rispettive autorità di controllo”.
Sezione II – Detta Sezione, rubricata “Pubblicità
e informazione precontrattuale” è molto più articolata
di quella all’oggetto “Pubblicità”, espressa nelle
precedenti istruzioni del 21 aprile 1999, contenendo una più completa
e dettagliata indicazione dei seguenti strumenti di pubblicità delle
operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali:
- l’avviso, denominato “principali norme di trasparenza”,
esposto nei locali aperti al pubblico, atto a richiamare l’attenzione
dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore
e sugli altri strumenti di tutela approntati dall’ordinamento, “quale,
ad esempio, il diritto di recesso o di revoca della proposta nelle forme
di legge laddove questi siano previsti a favore del cliente da specifiche
disposizioni”;
- il foglio informativo - che è obbligatorio sia messo a
disposizione dei clienti - contiene informazioni analitiche sulla banca,
sulle caratteristiche e sui principali rischi tipici dell’operazione
o del servizio, sulle condizioni economiche e su: tassi, spese, oneri, nonchè
sulle clausole contrattuali che regolano l’operazione o il servizio,
così da assicurare piena coerenza tra le informazioni riportate nel
foglio informativo ed i contenuti del contratto. “Il foglio informativo
deve riportare una legenda esplicativa delle principali nozioni in esso
contenute (es., tasso debitore/creditore/effettivo/di mora, valuta, commissione
di massimo scoperto, parametri di indicizzazione impiegati, ecc.)”.
Per la vendita di prodotti complessi a consumatori (cioè a “persone
fisiche” che agiscono per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) e per la sottoscrizione
di titoli strutturati emessi dalle banche, è previsto l’obbligo
per l’operatore bancario di consegnare preventivamente al cliente
il foglio informativo. L’obbligo di consegna di detto documento non
si applica ai contratti di finanziamento associati, anche congiuntamente,
a contratti: a) di fornitura e di acquisto di beni o servizi non aventi
natura finanziaria; b) di assicurazione dei beni forniti o acquistati o
posti a garanzia di finanziamento; c) di assicurazione o di garanzia intesi
ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito.
Particolari disposizioni, infine, disciplinano gli adempimenti pubblicitari
allorquando trattasi di “offerta fuori sede” e di utilizzo
di “tecniche di comunicazione a distanza”, così
da adattare le regole generali di trasparenza e modalità operative
che possono richiedere particolari cautele. Con specifico riferimento alla
“rete Internet o a sistemi analoghi”, è previsto
che l’ ”avviso delle principali norme di trasparenza”
e i “fogli informativi” siano accessibili direttamente dalla
pagina di apertura del sito utilizzato (home-page) e, mediante
collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti
commerciali con i clienti. I fogli informativi sono integrati con l’indicazione
dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione
utilizzato nonché dei recapiti che permettono di contattare rapidamente
l’intermediario e di comunicare efficacemento con esso;
- la copia completa dello schema di contratto, idonea per la stipula
per una ponderata valutazione del contenuto, che il cliente ha diritto di
ottenere dalla banca prima della conclusione del contratto, eventualmente
previo pagamento di un rimboso delle spese. “In caso di modifica delle
condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, la banca,
prima della conclusione del contratto, ne dà informativa al cliente
stesso e, su richiesta di quest’ultimo, consegna una copia completa
del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula”;
- il documento di sintesi, “volto a fornire al cliente una
chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed
economiche”, che viene unito al testo del contratto;
- l’indicatore sintetico di costo. Il “contratto”
e il “documento di sintesi”, di cui sopra è stato detto,
riportano un “indicatore sintetico di costo (ISC)”, “calcolato
conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG),
ai sensi dell’art.122 del T.U. e delle disposizioni di attuazione,
quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell’allegato
alla delibera del CIC R del 4 marzo 2003”:
- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti” (quali, ad esempio, i “prestiti
personal” ed i “prestiti finalizzati”).
“Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all’obbligo
di rendere noto l’ISC – avverte la Banca d’Italia –
è suscettibile di variazioni per tenere conto dell’evoluzione
della prassi operativa”.
Sezione III – Detta sezione, rubricata “Contratti”,
contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo dei contratti
e di conclusione degli stessi mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Sono stati introdotti nuovi adempimenti a carico delle banche allo scopo di
accrescere il grado di consapevolezza della clientela nella fase “precontrattuale”.
In tema di :
- forma dei contratti, le nuove disposizioni sono in parte ricognitive
delle prescrizioni contenute nell’art.117 del T.U. bancario n.385/1993
(e successive modificazioni), quali la richiesta della forma scritta ad
substantiam, fatti salvi i pochi casi, espressamente indicati, in cui
la forma scritta non è obbligatoria. Particolare attenzione è
stata riservata, nelle nuove istruzioni, all’obbligo per la banca,
richiesta di dare esecuzione ad un bonifico, di fornire a ciascun
cliente una chiara e completa informativa scritta sull’operazione
(contenente le seguenti informazioni minimali: un riferimento che consenta
al cliente di identificare il bonifico; l’importo iniziale del bonifico;
l’importo di tutte le spese e commissioni a carico del cliente e l’eventuale
data di valuta applicata), informativa che, eventualmentee, può essere
fatta anche per via elettronica, a meno che il cliente non vi abbia rinunciato
espressamente. Qualora trattasi di bonifico transfrontaliero, se
l’ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico sono
in tutto o in parte a carico del beneficiario, quest’ultimo deve esserne
informato dalla propria banca, la quale, nel caso in cui effettui la conversione
di valute, è anche obligata ad informare il cliente del tasso di
cambio utilizzato;
- contenuto dei contratti, le nuove istruzioni in discorso richiamano
non solo le prescrizioni dell’art. 117 del T.U. bancario, ma, con
particolare riferimento ai tassi di interesse, si riferiscono anche
alle disposizioni contenute nella delibera del CICR del 9 febbraio 2000
(riportata sub Allegato B alle istruzioni stesse). Particolare attenzione
è stata riservata dalle nuove norme alla necessità per:
- i contratti di finanziamento, di non tenere conto, nell’indicazione
del tasso rapportato su base annua, degli eventuali interessi di mora
applicate su rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole
relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se
non sono specificamente approvate per iscritto;
- le operazioni in conto corrente, di assicurare nei confronti
dei clienti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
sia debitori sia creditori: inoltre, “Gli interessi sui versamenti
presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa
banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la
quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta
del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino
a quello del prelevamento”;
- i contratti relativi a operazioni di credito fondiario,
di riportare, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione
della formula di calcolo del compenso omnicomprensivo da corrispondere
in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal
CICR con delibera del 9 febbraio 2000” (riportata sub Allegato
C alle istruzioni). I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro
onere può essere addebitato;
- i contratti di credito al consumo, di applicare le disposizioni
previste dall’art. 124 del T.U. bancario;
- i pagamenti transfrontalieri in euro, di applicare le disposizioni
del Regolamento (CE) n.2560/2001 del 19 dicembre 2001 (13);
- tecniche di comunicazione a distanza, le nuove istruzioni prevedono
che:
- la stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza
è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti
dal par.2 – Forma dei contratti delle nuove istruzioni di vigilanza;
- nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito
della forma scritta si considera soddisfatto quando sono rispettate
le condizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (14);
- il cliente ha diritto di ricevere copia cartacea del contratto in
ogni momento del contratto. Un siffatto obbligo – merita di essere
ricordato – era già stato previsto dal par.1.- L’inizio
del rapporto, contenuto nella “Parte Terza” - ”La
relazione con il cliente”, del “Codice di comportamento
del settore bancario e finanziario” predisposto dall’ABI
(Circ.Serie Legale n.6 del 22 gennaio 1996).
Sezione IV – In detta Sezione, rubricata
“Comunicazioni alla clientela”, ampliata rispetto alla
Sezione IV della Circolare n.229/1999, sono contente le disposizioni riguardanti
le comunicazioni che le banche sono tenute a fornire nei rapporti intrattenuti
con i clienti, che – viene sottolineato -“si applicano a tutte
le operazioni e a tutti i servizi bancari e finanziari (incluso il credito
al consumo) offerti dalle banche in Italia, anche se non ricompresi nell’allegato
alla delibera del CICR del 4 marzo 2003. Ai sensi dell’art.23, comma
4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento né
al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari
previsto dall’art.1, comma 6, lett. f, del medesimo T.U.F.”.
In merito agli argomenti trattati nella normativa in argomento, consideriamo
quanto appresso.
- Comunicazione delle variazioni contrattuali alla clientela. La
banca è obbligata a comunicare per iscritto presso il domicilio indicato
dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole
del contratto, se sfavorevoli al cliente medesimo. A tal fine
è previsto che deve essere utilizzato un “documento di
sintesi”, che aggiorna quello unito al contratto, nel quale,
“anche mediante opportuni accorgimenti grafici (…) sono chiaramente
poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche
e/o contrattuali. Esso contiene l’avvertenza che la comunicazione
è effettuata ai sensi dell’art.118 del T.U. e l’indicazione
del termine per l’esercizio del diritto di recesso”. Trattandosi
di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato (cioè
relative ad una categoria omogenea di operazioni e servizi accessibili da
parte di tutti i clienti, quali le variazioni della struttura dei tassi
per i rapporti di conto corrente), esse possono essere comunicate in forma
impersonale, mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dall’art.11.
comma 2, della delibera del CICR del 4 marzo 2003. In relazione alle indicazioni
contenute in detto articolo 11, commi 1 e 2, le Istruzioni della Banca d’Italia
prevedono che, “Al fine di garantire l’effettiva conoscenza
delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante
l’esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico,
con l’indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ovvero con l’avvertenza che l’avviso è in corso
di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente
al cliente, mediante il “documento di sintesi”, alla
prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazione periodiche
(…) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio
comunicazioni relative all’effettuazione di bonifici o alla compravendita
titoli)”.
— Le nuove disposizioni dell’Organo di vigilanza prevedono,
poi, che “Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente non
possono avere effetto anteriore a quello della comunicazione al cliente
stesso ovvero, per quelle generalizzate, della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale” e che “ Entro quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione scritta ovvero dalla pubblicazione, il
cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di
ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.
— Quest’ultima disposizione fà sorgere alcuni interrogativi
che lasciano piuttosto perplessi sulla soluzione escogitata per il caso
in cui la variazione unilaterale della banca si identifichi in una “variazione
sfavorevole generalizzata” pubblicizzata mediante apposita inserzione
nella Gazzetta Ufficiale, essendo stato stabilito che, in tal caso, il diritto
di recesso dal contratto possa essere esercitato dal cliente “entro
quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”
dell’inserzione in discorso anziché – come sarebbe stato
più logico stabilire – dalla data di ricezione del ‘documento
di sintesi’ spedito individualmente al cliente “nell’ambito
delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche”.
E’ vero che la Banca d’Italia non poteva discostarsi dalle indicazioni
sull’argomento espresse dal CICR nell’art.11 della delibera
del 4 marzo 2003, che, al comma 2°, ha fatto specifico riferimento,
al disposto dell’art.118, comma 3 del testo unico bancario (14).
Ma è pur vero che la disposizione oggetto di esame appare fuori da
ogni realtà. Non vi è chi non si renda conto, infatti, che
la generalità dei cittadini – prendiamo ad esempio una casalinga,
un pensionato, un artigiano, un modesto impiegato, uno studente, ecc. –
non acquisterà mai la Gazzetta Ufficiale (né si abbonerà
ad essa come fanno molte Società) per sapere se e quali inserzioni
può avervi fatto la propria banca in relazione a variazioni contrattuali
sfavorevoli generalizzate.
— Quanto alle conseguenze della pubblicità di leggi o di atti
mediante la Gazzetta Ufficiale, in dottrina è stato affermato che
la “pubblicazione” della legge (cfr.art. 73, comma 3, della
Costituzione Repubblicana) “è il mezzo con cui si dà
ai consociati la possibilità di conoscere le leggi e le
norme ch’essi devono osservare; la possibilità di conoscerle
non la conoscenza effettiva perché questa dipende dall’impegno
di ciascuno. Data però la possibilità, non è ammessa
discolpa dall’eventuale ignoranza: ignorantia legis non escusat
” (15).
E passi detta teoria (sia pure con le riserve di cui appresso andiamo a
dire) per quanto riguarda la presunzione juris et de jure di conoscenza
da parte di tutti i cittadini delle leggi (civili, penali, amministrative,
tributarie, ecc.) promulgate dallo Stato nel sistema di regole che - nel
rispetto del così detto “principio di eguaglianza” desumibile
dal dettato costituzionale (cfr.art.3), - sono finalizzate a disciplinare
i molteplici rapporti in cui la collettività è organizzata,
eliminando,o quanto meno attenuando, le differenze economiche e sociali
tra i cittadini, così da favorire la loro eguaglianza di fatto o
sostanziale (16).
Detta presunzione assoluta di conoscenza da parte di chiunque del contenuto
dell’avviso che una banca abbia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
in ordine alle modifiche disposte unilateralmente di patti e condizioni
di negozi giuridici di natura privatistica, destinati, cioè, a spiegare
effetti in ambito contrattuale fra la banca ed i propri clienti, costituisce
– però - a nostro avviso, una disposizione anacronistica ed
ingiusta che, come tale, si risolve in un esclusivo vantaggio delle banche
a totale danno del cliente, il quale, per non essere stato direttamente
informato dalla banca di dette modifiche, non è stato posto in condizione
di opporsi nei quindici giorni previsti dall’art.118, comma 3 del
T.U. bancario, avvalendosi del diritto di recedere dal contratto senza penalità,
beneficiando, in sede di liquidazione del rapporto, dell’applicazione
delle condizioni precedentemente praticate.
— E non si venga a sostenere che l’obbligo di proporre opposizione
entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso
con cui una banca abbia inteso rendere nota alla propria clientela l’assunta
determinazione unilaterale di apportare “variazioni sfavorevoli generalizzate”
alle condizioni contrattuali ivi specificate, derivi dal dettato dell’art.
118, comma 3 del T.U. bancario giacchè detta norma si è limitata
a disporre solo che “Entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione, ovvero dall’effettuazione di altre forme di comunicazione
attuate ai sensi del comma I, il cliente ha diritto di recedere dal contratto
senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto,
l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
Peraltro, al comma I dello stesso articolo è detto semplicemente
che “Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà
di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le
variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini
stabiliti dal CICR”. Spetta quindi a quest’ultima Autorità
Creditizia stabilire le modalita ed i termini delle comunicazioni di variazioni
di che trattasi al cliente in maniera tale da salvaguardare, quale che sia
la soluzione adottata, il diritto di questi di recedere dal rapporto senza
sopportare alcuna conseguenza pregiudizievole, proprio come stabilito dal
comma 3 del citato art.118.
— A supporto delle considerazioni innanzi da noi espresse circa l’anacronistico
principio dell’inescusabilità della ignorantia legis,
desideriamo ricordare che la Corte Costituizionale con la sentenza n.364,
emessa il 23 marzo 1988 (17),
ha dichiarato - a seguito di una laboriosa e dotta indagine dottrinaria
e delle vigenti norme di legge nella soggetta materia - “l’illegittimità
costituzionale dell’art.5 codice penale nella parte in cui non esclude
dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale
l’ignoranza inevitabile”. La Corte Costituzionale,
infatti, ritenendo necessario assicurare al cittadino una maggiore garanzia,
ha superato – badasi bene, in campo penale, che, in punto, assume
maggiore rilevanza che nel campo civile - il principio della assoluta inescusabilità
dell’”ignorantia legis” (quale desumibile dalla
anacronistica ed ingiusta norma contenuta nell’art.5 del Codice Penale
del 1930, tuttora in vigore). E ciò, nella considerazione che infliggere
al soggetto agente una sanzione penale senza alcuna prova della sua consapevole
ribellione all’ordinamento giuridico, equivale a sopprimere le fondamentali
garanzie che lo Stato democratico ha voluto riconoscere al cittadino con
la Carta Costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
— Dopo un esame storico-sistematico dell’art.27 della Costituzione,
relativo al carattere personale della responsabilità penale e posto
in evidenza che l’Ordinamento guridico non può punire un soggetto
il quale, pur avendo commesso un fatto di per sé rispondente ad una
fattispecie tipica di reato, non è suscettibile di essere ritenuto
responsabile di leggerezza, la Corte Costituzionale ha dichiarato che se
un soggetto infrange un precetto penale per ignoranza della legge che lo
contiene e siffatta ignoranza non può essere ascrivibile a negligente
trascuratezza mentre, al contrario, assume i caratteri dell’inevitabilità,
il soggetto stesso non sarà suscettibile di punizione, in quanto
ciò sarebbe in palese contrasto con i principi della personalità
della responsabilità penale, della colpevolezza e dell’uguaglianza
per avere posto sullo stesso piano chi viola una norma con la piena consapevolezza
di violarla e colui il quale lo faccia per ignoranza inevitabile ed
incolpevole della legge penale.
— Peraltro, “Dal punto di vista storico e di diritto comparato
– ha sottolineato la Corte Costituzionale – va sottolineato
che il principio dell’irrilevanza dell’ignoranza di diritto
non è mai stato positivamente affermato nella sua assolutezza”;
senza dire, poi, che “escluso che possa prospettarsi l’esistenza
di un ‘dovere autonomo di conoscenza’ della legge penale (ne
mancherebbe, fra l’altro, la relativa sanzione) anche le tesi della
presunzione iuris et de iure e della ‘finzione’ di
conoscenza della legge penale (…) s’inseriscono in un contesto
che parte dall’opposto principio dell’essenzialità al
reato della coscienza dell’illiceità e, pertanto, della ‘scusabilità’
dell’ignoranza della legge penale”. Se le riferite rigorose
considerazioni di fatto e di diritto hanno assunto rilevanza per i Giudici
della Corte Costituzionale in campo penale, altrettanto debbono averle,
ci sembra, in campo civile laddove come per il primo non esiste alcuna norma
di legge che imponga ad ogni cittadino di prendere cognizione del contenuto
della Gazzetta Ufficiale e contempli, in caso di inadempienza a detta disposizione,
determinate sanzioni o consegunze pregiudizievoli per l’inadempiente.
— Per concludere sull’argomento: il CICR - che nella premessa
alla Delibera assunta il 4 marzo 2003 ha fra l’altro evidenziato “l’esigenza
di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita
una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche
delle operazioni dei servizi offerti” – avrebbe potuto
stabilire al comma 2 dell’articolo 11 (Comunicazioni delle variazioni
contrattuali sfavorevoli alla clientela) che “Le variazioni sfavorevoli
generalizzate possono essere rese di pubblica ragione (18)
mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana” ed al comma 3 dell’articolo stesso che “Le variazioni
di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente,
anche ai fini dell’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo
118, comma 3, del testo unico bancario, subito dopo la pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o alla prima occasione utile,
nell’ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti
operazioni specifiche”. Con la suddetta formulazione – o altra
che ci auguriamo il CICR voglia assumere modificando la formulazione del
ripetuto articolo 11 della Delibera del 4 marzo 2003 – sarebbero evitate
contestazioni della clientela e l’instaurarsi di un contenzioso gravoso
anche per le banche.
— Infine, va detto che a conclusione del par.2 – “Comunicazione
delle variazioni contrattuiali sfavorevoli alla clientela”, la
Banca d’Italia ha disposto quanto segue: “Per i rapporti in
cui non sia possibile l’individuazione del cliente, le banche adempiono
all’obbligo di comunicazione mediante esposizione di appositi avvisi
nei locali aperti al pubblico. Non rientrano in tale fattispecie i libretti
di risparmio al portatore, per i quali quindi nessuna comunicazione è
dovuta ad eccezione di quelle inerenti alle variazioni generalizzate da
pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci”.
- Comunicazioni periodiche alla clientela. Le nuove istruzioni
della Banca d’Italia ripetono, in sostanza, le disposizini già
contenute sull’argomento nell’art. 119 del T.U. bancario del
1993, modificato dal D.Lgs. n.342/1999 e, per quanto riguarda gli “estratti
conto”,espongono in sintesi quelle che, su iniziativa dell’ABI,
avevano già formato oggetto il 25 ottobre 1988 dell’”Accordo
sulla pubblicità e la trasparenza delle condizioni”, formalizzando
in dettaglio le regole di autodisciplina, all’epoca largamente in
atto, mediante l’inserimento di ulteriori prescrizioni comportamentali
atte ad assicurare, come in effetti è avvenuto, trasparenza e chiarezza
nei rapporti fra banche e clienti. Queste ultime disposizioni sono state,
peraltro, richiamate anche nel “Protocollo di intesa”
sottoscritto il 25 luglio 2000 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori,
in sede di definizione dello schema di “Condizioni generali relative
al rapporto banca-cliente”, la cui finalità fondamentale era
stata ravvisata nell’esigenza di perseguire il continuo miglioramento
dei servizi offerti e, nel contempo, dell’attuale sistema di gestione
del rapporto banca-cliente.
Le nuove istruzioni della Banca d’Italia:
- richiamano, poi, il “documento di sintesi”, “datato
e progressivamente numerato” che “aggiorna quello unito
al contratto e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso
in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente
ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto,
non abbiano formato oggetto dell’apposita comunicazione di cui
al precedente par.2”. Nei contratti di finanziamento in cui l’insieme
delle condizioni non sia modificabile, il documento di sintesi può
limitarsi all’indicazione delle condizioni strettamente economiche;
- prevedono che le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche
siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre
un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500.
In merito alle “Comunicazioni periodiche inerenti a particolari
tipologie di rapporti”, le nuove istruzioni di vigilanza stabiliscono
quanto ai:
- rapporti regolati in conto corrente, che l’”estratto
conto” e il “documento di sintesi” “sono inviati
al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con
periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti
conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi”;
- libretti di risparmio al portatore, che le banche “mettono
a disposizione dei clienti l’estratto conto annuale e il ‘documento
di sintesi’ presso la succursale in cui è intrattenuto
il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun
anno”;
- contratti di credito fondiario, che “le comunicazioni
periodiche includono l’indicazione del componente omnicomprensivo
per l’estinzione anticipata”;
- contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione,
le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il
valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano
movimenti da oltre un anno. entro il medesimo limite di 20.000 euro,
le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche,
anche in presenza di movimento, quando le informazioni richieste sono
già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri
rapporti di durata (ad esempio, l’estratto conto per l’accredito
degli interessi)”.
- Richiesta di documentazione su singole operazioni. Le istruzioni
in esame, richiamata alla lettera la disposizione contenuta nell’articolo
119, 4 comma, del T.U. bancario, come sostituito dal D.Lgs.n.342/1999, stabilisce
che “le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il
presumibile importo delle relative spese”.
- Tecniche di comunicazione a distanza. Trattasi di un nuovo paragrafo
che così illustra dette tecniche: “Nelle ipotesi in cui la
banca si avvalga, nell’operatività con i clienti, di strumenti
telematici, le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite
esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio,
invio mediante posta elettronica o possibilità di accesso
alle comunicazioni sul sito internet della banca) purchè
la relativa clausola contrattuale sia espressamente accettata da parte del
cliente. In detta ipotesi, i termini per l’esercizio del diritto di
recesso o per la contestazione dell’estratto conto decorrono dalla
ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazionme siano
contenuti l’avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi
degli artt. 118 e 119 del T.U. e l’indicazione del termine per l’esercizio
dei relativi diritti. Qualora la banca utilizzi la rete Internet
o sistemi analoghi, gli avvisi concernenti le variazioni contrattuali sfavorevoli
di tipo generalizzato, fermi restando gli adempimenti previsti dal par.2,
sono pubblicati sui relativi siti, con adeguata evidenza, in modo che le
comunicazioni ai clienti siano facilmente accessibili, mediante collegamento
ipertestuale, da ogni pagina del sito deicata ai rapporti commerciali con
i clienti. In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di cambiare
la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile
con la natura dell’operazione o del servizio. I costi connessi all’utilizzo
delle tecniche di comunicazione a distanza, all’invio di copia cartacea
della documentazione ovvero al cambiamento della tecnica utilizzata formano
oggetto di specifica informativa al cliente.”
— “In ogni ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione
a distanza nell’ambito delle comunicazioni previste” dalla Sezione
IV - conclude la Banca d’Italia - ”le informazioni sono fornite
su supporto durevole”.
Sezione V – La Banca d’Italia, richiamandosi
in questa Sezione - rubricata “Controlli” - alle prescrizioni
contenute nell’art.128, comma 1°, del T.U. bancario (19),
stabilisce che “al fine di consentire il controllo sulle disposizioni
relative all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, le banche
comunicano alla Banca d’Italia l’indirizzo dei siti Internet
eventualmente utilizzati, nei confronti di clienti residenti in Italia, per
la promozione o il collocamento di prodotti bancari e finanziari (con esclusione
degli annunci pubblicitari) ovvero per l’operatività con i clienti
stessi.”. Nel caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità
è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
e che, in tali ipotesi, “trovano applicazione le disposizioni di cui
al Titolo VIII, Capitolo I” delle “Istruzioni di vigilanza
per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”
(20).
Nel caso, infine, di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti
gli obblighi di pubblicità, è previsto che possa essere disposta,
ai sensi dell’art.128, comma 5, del T.U. (21),
la sospensione dell’attività, anche di singole sedi secondarie,
per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. Entrata in vigore
delle nuove “Istruzioni” di Vigilanza per le banche.
L’entrata in vigore delle nuove Istruzioni della Banca d’Italia
per le banche è stata fissata, in ottemperanza a quanto disposto dal
CICR con la delibera del 4 marzo 2003 (art. 14), che ha abrogato, ai sensi
dell’art. 161, comma 5 del T.-U. bancario, il decreto del Ministro del
tesoro del 24 aprile 1992, recante “Norme per la trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (22),
il 1° ottobre 2003. Ai rapporti in essere alla suddetta data, si applicano
i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazione alla clientela
contenuti nella succitata delibera del CICR e nelle disposizioni di attuazione
della Banca d’Italia innanzi illustrate.
La nuova disciplina in tema di trasparenza emanata dall’Organo di Vigilanza
è stata recepita favorevolmente dall’ABI, il cui Presidente,
Dott. Maurizio Sella, l’ha definita “Un provvedimento importante”.
Ariccia, 15 gennaio 2004.
Avv. Enrico Gianfelici
Avv. Francesco Gianfelici
Note:
(1) In Suppl. ord. n. 92 alla
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.
(2) In Suppl. Straord. alla Gazzetta
Ufficiale n.119 del 24 maggio 1999 - Serie generale.
(3) In Suppl. Ord. alla Gazzetta
Ufficiale, n.58 del 9 marzo 1996 – Serie generale.
(4) In Gazzetta Ufficiale 23
aprile 2001, n.94.
(5) In Suppl.Ord. alla Gazzetta
Ufficiale, Serie Gen. n.71 del 26 marzo 1998.
(6) In Gazzetta Ufficiale 11
settembre 2000, n.212.
(7) In Gazzetta Ufficiale 27
marzo 2003, n.72 .

(8) Deliberazione CICR 9 febbraio
2000, riguardante “Modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio
dell’attività bancaria e finanziaria (art.120, comma 2, del testo
unico bancario, come inserito dall’art.25 del decreto legislativo n.342/1999)”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2000, n.43. Deliberazione
CICR 9 febbraio 2000, all’oggetto ”Credito fondiario. Disciplina
dell’estinzione anticipata dei mutui (art.40, comma 1, del testo unico
bancario, come sostituito dall’art.6 del decreto legislativo n.342/1999).
(9) In Suppl. Ord. alla Gazzetta
Ufficiale, n.191 del 19 agosto 2003, Serie generale.
(10) In Suppl. Ord. alla Gazzetta
Ufficiale, n.191 del 19 agosto 2003, Serie generale.
(11) In Suppl.Straord. alla
Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 1999 – Serie generale.
(12) Vedasi quanto già
considerato autorevolmente dal Dr. Vincenzo Desario, Direttore Generale della
Banca d’Italia, sul tema “La tutela del consumatore: il ruolo
dell’autoregolamentazione” nel Convegno “Codice di comportamento
del settore bancario e finanziario”, tenuto presso l’ABI il 21
febbraio 1996.
(13) In suppl. ord. n° 300/L
alla "Gazzetta Ufficiale" n° 42 del 20/02/2001.
(14) L’articolo 118 (Modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali) del D. Lgs. 1° settembre 1993,
n.385, è così formulato: “1. Se nei contratti di durata
è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi
i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate
al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. 2. Le variazioni contrattuali
per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo
sono inefficaci. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta, ovvero dall’effettuazione di altre forme di comunicazione attuate
ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza
penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione
delle condizioni precedentemente praticate”.

(15) Così D. Barbero:
“Il sistema del diritto privato”, UTET, 1988, p.21.
(16) Vedasi A.Torrente: “Manuale
di diritto privato”, IX ed. 1975, pag. 12 ss.
(17) Pubblicata in Il Foro Italiano,
I, 1988, col.1385 ss, con nota di commento di Giovanni Fiandaca all’oggetto
“Principi di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale:
’prima lettura’ della sentenza n. 364/88”. Vedasi anche
in Il Foro It. I, 1990, col. 415, la nota a firma di Elisabetta Grande all’oggetto
“La sentenza n.364/88 della Corte Costituzionale e l’esperienza
di ‘common law’; alcuni possibili significati di una pronuncia
in tema di errore di diritto”.
(18) Non può disconoscersi
che destinatari della pubblicità in discorso possano essere non solo
dei soggetti già clienti di quella banca che ha assunto la determinazione
di modificare determinate condizioni contrattuali, ma anche tanti altri soggetti
di diritto non ancora clienti della banca ma che potrebbero divenirlo in avvenire.
(19) D.Lgs. n.385/1993: Art.
128. (Controlli), sostituito dal D.Lgs. n. 342/1999 - “1. Al fine di
verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d’Italia
può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni
presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale previsto dall’art.107. 2. Nei confronti degli intermediari
finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall’art.106 e
nei confronti dei soggetti indicati nell’art.155, comma 5, i controlli
previsti dal comma 1 sono effettuati dall’UIC che, a tal fine, può
chiedere la collaborazione di altre autorità. 3. Con riguardo ai soggetti
indicati nell’art.121, comma 2, lett.c) i controlli previsti dal comma
1 sono demandati al Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato
al quale compete, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni previste dagli
art.144, commi 3 e 4 e 145, comma 3. 4. Con riguardo ai soggetti individuati
ai sensi dell’art.115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti
a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste
dagli art.144,commi 3 e 4, e 145, comma 3. 5. In caso di ripetute violazioni
delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro
del tesoro, su proposta della Banca d’Italia e dell’UIC o delle
altre autorità indicate dal CICR ai sensi del comma 4, nell’ambito
delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell’attività,
anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni”.
(20) Vedasi il testo del Titolo
VIII –Sanzioni e crisi – Capitolo I – Sanzioni e procedura
sanzionatoria amministrativa - modificato dall’ 8° aggiornamento
del 19 marzo 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile
2003.
(21) Vedasi nota (19).
(22) Pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.108 dell’11 maggio 1992.

ALLEGATO

Deliberazione del CICR 4 marzo 2003
OPERAZIONI E SERVIZI
- depositi;
- obbligazioni;
- cerrificati di deposito e buoni fruttiferi;
- altri titoli di debito;
- mutui;
- aperture di credito;
- anticipazioni bancarie;
- crediti di firma;
- sconti di portafoglio;
- leasing finanziario;
- factoring;
- altri finanziamenti;
- garanzie ricevute;
- conti correnti di corrispondenza;
- incassi e pagamenti;
- emissione e getsione di mezzi di pagamento;
- emissione di moneta elettronica;
- versamento e prelievo di contante pressso sportelli automatici,
- acquisto e vendita di valuta estera;
- intermediazione in cambi;
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- locazione di cassette di sicurezza.
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