La riforma del processo di Diritto
Societario
Riportiamo il testo del decreto legislativo n.5/2003 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22/1/2003, S.O. n. 8, riguardante la riforma del processo
in materia di diritto societario e la definizione dei procedimenti relativi
all’intermediazione finanziaria nonché in materia bancaria e
creditizia.
RELAZIONE
Titolo I - NUOVE NORME DI PROCEDURA
Art. 1 - Ambito di applicazione
Titolo II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I - DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Art. 2 - Contenuto dell'atto
di citazione
Art. 3 - Costituzione dell'attore
Art. 4 - Comparsa di risposta
Art. 5 - Forme e termini della costituzione del
convenuto
Art. 6 - Memoria di replica dell'attore
Art. 7 - Repliche ulteriori
Art. 8 - Istanza di fissazione di udienza
Art. 9 - Contenuto dell'istanza di fissazione
di udienza e di termine per il deposito in cancelleria
Art. 10 - Effetti della notificazione dell'istanza
di fissazione di udienza
Art. 11 - Istanza congiunta di fissazione di
udienza
Art. 12 - Designazione del giudice relatore
e decreto di fissazione dell'udienza
Art. 13 - Contumacia dell'attore e del convenuto;
rilevabilità
dell' inammissibilità di allegazioni, istanze istruttorie e produzioni
documentali
Art. 14 - Interventi autonomi
Art. 15 - Intervento adesivo dipendente
Art. 16 - Udienza di discussione della causa
Art. 17 - Notificazioni e comunicazioni nel
corso del procedimento
Capo II - DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Art. 18 - Rinvio alle norme
relative al procedimento davanti al Collegio
Capo III - DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Art. 19 - Ambito di applicazione.
Procedimento
Capo IV - DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO
Art. 20 - Forma d'appello
Art. 21 - Interventi in appello
Art. 22 - Inattività delle parti
Titolo III - DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Art. 23 - Provvedimenti cautelari
anteriori alla causa
Art. 24 - Provvedimenti cautelari in corso di
causa e giudizio abbreviato
Titolo IV - DEL PROCEDIMENTO IN
CAMERA DI CONSIGLIO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25 - Forma dell'atto introduttivo
e giudice competente
Art. 26 - Forma ed efficacia del provvedimento
Art. 27 - Reclamo
Capo II - DEL PROCEDIMENTO
Sezione I - DEL PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI UNA PARTE SOLA
Art. 28 - Fissazione dell'udienza
per l'audizione della parte
Art. 29 - Ambito di applicazione
Sezione II - DEL PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI PIU' PARTI
Art. 30 - Fissazione dell'udienza
e notificazione alle parti resistenti
Art. 31 - Pronuncia con decreto
Art. 32 - Prosecuzione del procedimento nelle
forme del rito ordinario
Art. 33 - Ambito di applicazione
Titolo V - DELL'ARBITRATO
Art. 34 - Oggetto ed effetti
di clausole compromissorie statutarie
Art. 35 - Disciplina inderogabile del procedimento
arbitrale
Art. 36 - Decisione secondo diritto
Art. 37 - Decisione di contrasti sulla gestione
di società
Titolo VI - DELLA CONCILIAZIONE
STRAGIUDIZIALE
Art. 38 - Organismi di conciliazione
Art. 39 - Imposte e spese. Esenzione fiscale
Art. 40 - Procedimento di conciliazione
Titolo VII - NORME TRANSITORIE
E FINALI
Art. 41 - Disciplina transitoria
Art. 42 - Disposizioni finali
Art. 43 - Entrata in vigore
NOTE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2003 - S.O. n. 8 )
DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO
E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, NONCHE' IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA,
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega
al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti
la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative,
la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione
dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;
Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre
2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto societario
e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2002;
Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma
4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività
produttive;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Titolo I - NUOVE NORME DI PROCEDURA
Art. 1 (note)
(Ambito di applicazione)
- Si osservano le disposizioni del presente decreto
legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli
articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative
a:
- rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti
le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione
o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità
da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo,
i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue
assicuratrici e delle società cooperative;
- trasferimento delle partecipazioni sociali,
nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni
sociali o i diritti inerenti;
- patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati
dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di collaborazione
di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
- rapporti in materia di intermediazione mobiliare da
chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi
i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del
risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di
prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti,
offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
- materie di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, quando la relativa controversia é promossa da una
banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative
di consumatori o camere di commercio;
- credito per le opere pubbliche.
- Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano
esclusivamente alla corte d'appello tutte le controversie di cui agli articoli
145 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e 195 decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
- Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera
e), il tribunale giudica in composizione collegiale. Nelle azioni promosse
da o contro associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere
di commercio il tribunale giudica in composizione collegiale anche se relative
alle materie di cui al comma 1, lettera e).
- Per quanto non diversamente disciplinato dal presente
decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in
quanto compatibili.
- Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti
di cui al comma 1 é stata proposta in forme diverse da quelle previste
dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito
e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell'ordinanza
decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini
di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'articolo
7; restano ferme le decadenze già maturate.

Titolo II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I - DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Art. 2 (note)
(Contenuto dell'atto di citazione)
- La domanda si propone al tribunale mediante citazione
contenente:
- le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 163 del codice di procedura civile;
- l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di
posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere
le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
- la fissazione di termine al convenuto, non inferiore
a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica
al difensore dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione
da parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine è
di sessanta giorni.

Art. 3 (note)
(Costituzione dell'attore)
- L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della
citazione, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini
a norma dell'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile,
deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria
la nota d'iscrizione a ruolo e il fascicolo contenente l'originale o la
copia della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, in esso inserendo tutti gli
atti e documenti successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede
nel caso di cui all'articolo 13, comma 1.
- Se la citazione é notificata a più persone,
la costituzione dell'attore deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima
notificazione. In tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), é prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno
successivo all'iscrizione a ruolo.

Art. 4
(Comparsa di risposta)
- Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre
tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'altra parte
a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi
e i documenti che offre in comunicazione, proporre le domande riconvenzionali
dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già
appartiene alla causa come mezzo di eccezione, dichiarare di voler chiamare
in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di
essere garantito precisandone le ragioni, formulare le conclusioni. Nella
stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l'indirizzo
di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere
le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.
- Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto
disposto nell'articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine
non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa
per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il
termine é di trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti,
anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore per
la replica non può eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di
tale termine può essere eccepita anche dagli altri convenuti.
- Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto
deve notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 2.

Art. 5
(Forme e termini della costituzione del convenuto)
- Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando
in cancelleria, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), ovvero del termine di cui all'articolo 3, comma
2, il fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di
risposta notificata all'attore, la copia della citazione notificata, la
procura e i documenti che offre in comunicazione.
- In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali
o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato
la comparsa di risposta può costituirsi entro dieci giorni dalla
notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia provveduto
altra parte.

Art. 6
(Memoria di replica dell'attore)
- Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma
2, l'attore può replicare con memoria notificata al convenuto e depositata
in cancelleria, nonché depositare nuovi documenti.
- Nella memoria di replica l'attore può:
- precisare o modificare le domande e le conclusioni
già proposte;
- proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza
della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
- dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi
dell'articolo 106 del codice di procedura civile, se l'esigenza é
sorta dalle difese del convenuto;
- depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero
formulare nuove richieste istruttorie.
- L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto
un termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva.
Il termine é di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.
- Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'attore notifica
al terzo l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 2.

Art. 7
(Repliche ulteriori)
- Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di
fissazione di udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma
dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una
seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti
e richieste istruttorie, nonché la fissazione di un termine, non
inferiore a sedici giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica.
- L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione
di udienza, può notificare al convenuto una ulteriore replica a norma
dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare
una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a sedici giorni,
assegnatogli o, in mancanza, nel termine di sedici giorni dalla notificazione.
- L'attore, finché non ha notificato l'istanza di
fissazione di udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può
notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di
otto giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto.
Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi otto giorni.
- Alle medesime condizioni é ammesso lo scambio di
ulteriori memorie tra le parti, finché non é decorso il termine
massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica
di cui al comma 2.

Art. 8
(Istanza di fissazione di udienza)
- L'attore può notificare alle altre parti
istanza di fissazione di udienza, entro sedici giorni:
- dalla data di notifica della comparsa di risposta
del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine
di costituzione dello stesso;
- in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto,
dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato
ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
- dalla data della notifica dello scritto difensivo
delle altre parti al quale non intende replicare.
- Il convenuto può notificare alle altre parti
istanza di fissazione di udienza, entro sedici giorni:
- se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato
eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria
di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine;
- se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica
della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza
del termine di costituzione dello stesso;
- al di fuori dei casi precedenti, dalla data della
propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello
scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
- Il terzo chiamato può notificare alle altre
parti istanza di fissazione di udienza, entro sedici giorni:
- se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato
eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria
di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo
termine;
- al di fuori del caso precedente, dalla data della
propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello
scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
- La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza
nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito
della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma
2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma
3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo
d'ufficio é precluso se l'udienza si é comunque svolta con
la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l'estinzione deve comunque
essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.
- L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti
dal presente articolo é dichiarata inammissibile, su richiesta della
parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci
giorni dalla notifica dell'istanza, dal Presidente che, sentite le parti,
provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il
presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività
eventualmente necessarie.
Art. 9
(Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e di termine per il deposito
in cancelleria)
- L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere
le conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione
delle domande, nonché la definitiva formulazione delle istanze istruttorie
già proposte. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni
di cui al primo atto difensivo dell'istante.
- Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di
precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 10, comma 1, ciascuna
parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare
la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della
causa.
- La parte é tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza
di fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima
notificazione. Se l'istanza é fatta congiuntamente, ciascuna delle
parti può provvedere al deposito.

Art. 10 (note)
(Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza)
- A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione
di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi, depositare
in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle istanze
istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte,
esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le
istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo.
- Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo
13, comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di
udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni non
rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già
proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare
nuovi documenti. La decadenza può essere dichiarata soltanto su eccezione
della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva
a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.

Art. 11
(Istanza congiunta di fissazione di udienza)
- Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione
dell'udienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni pregiudiziali
di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità del
contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all'ammissibilità
delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.
- Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in
ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce
il giudizio. Il provvedimento sulla competenza é impugnabile ai sensi
degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile.
- Entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione
dell'ordinanza, l'attore deve notificare alle altre parti memoria di replica
o, se già era stata notificata, di ulteriore replica; si applicano,
rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di provvedimento che conferma
la competenza del tribunale adito, il termine decorre dalla sua comunicazione.

Art. 12 (note)
(Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza)
- Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione
dell'udienza, il cancelliere presenta senza indugio al presidente il fascicolo
contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti.
- Il presidente, entro il secondo giorno successivo alla
presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro
cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria
il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite.
Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine a
norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
- Il decreto deve contenere:
- la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi
non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del
decreto stesso;
- l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio
o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché la succinta
esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle
istanze istruttorie;
- l'indicazione delle questioni, di rito e di merito,
rilevabili d'ufficio;
- l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire
personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo
di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato
le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre
parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse;
- l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni
prima dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni
bisognose di trattazione;
- il deferimento del giuramento suppletorio a norma
dell'articolo 13, comma 2.
- Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo
con ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei riguardi
della parte che si é costituita a mezzo di procuratore, é
stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni
novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione opera di diritto,
a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto
dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo.
- Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia
fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il
giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l'estinzione del
processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Il collegio provvede a norma dell'articolo 308, secondo comma, del codice
di procedura civile.
- Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione
ai sensi dell'articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna
un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per
i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i successivi
trenta giorni.
- Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione
della citazione al convenuto, se questi non si é costituito, il giudice
fissa all'attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per
la rinnovazione.
- Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il
contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di procedura
civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere
alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi
già scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non
inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per costituirsi mediante
deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e
ulteriori trenta giorni alle parti originarie per l'eventuale replica. L'udienza
davanti al collegio é fissata entro i successivi trenta giorni con
decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente può,
su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine non
superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando l'udienza entro
i successivi trenta giorni.

Art. 13
(Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità
di allegazioni, istanze istruttorie e produzioni documentali)
- Se l'attore non si costituisce nel termine di cui all'articolo
3, il convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a norma dell'articolo
5, comma 1, può, nella comparsa di risposta, eccepire l'estinzione
del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza; altrimenti,
procede a norma dell'articolo 4, comma 2.
- Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel
termine stabilito a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero dell'articolo
3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi, può notificare
al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare
istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati
dall'attore, anche quando il convenuto si sia tardivamente costituito, si
intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla
concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore
giuramento suppletorio.
- Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente
assegnato, l'istanza di fissazione dell'udienza può essere sempre
proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in cancelleria,
unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione.
Dell'avvenuto deposito dell'istanza deve essere data notizia mediante atto
notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni
successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti
in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni.
Nei confronti della parte che non si costituisce, si applica, rispettivamente,
il comma 1 o 2.
- Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza
dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 é rilevabile
ad istanza della parte che vi abbia interesse.
- Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata
ogni circostanza, può rimettere in termini la parte che da irregolarità
procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa. Rimane
ferma l'inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni
non rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte,
nonché dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda memoria
difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva alla proposizione
della domanda riconvenzionale.

Art. 14 (note)
(Interventi autonomi)
- Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria
del contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo 107 del codice di procedura
civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105, comma primo, del
codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto
per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.
- Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma
1, fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta
e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di intervento.
- Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria,
può proporre istanza di fissazione dell'udienza affinché venga
decisa la questione di ammissibilità dell'intervento, con ordinanza
reclamabile nelle forme dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura
civile e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione;
ovvero può fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, al
terzo intervenuto perché questi provveda alla notificazione di una
sua memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica
dell'istanza di fissazione dell'udienza, con la propria memoria fissa alle
altre parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta
per una ulteriore replica.

Art. 15
(Intervento adesivo dipendente)
- Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni
di alcuna delle parti, può intervenire fino al deposito dell'istanza
di fissazione dell'udienza, ma non può compiere atti che, al momento
dell'intervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia,
se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il
giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo
a norma dell'articolo 13, comma 5.
- In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente
articolo é legittimato all'impugnazione della sentenza.
- Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio
depositando in cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con
i documenti che offre in comunicazione.

Art. 16 (note)
(Udienza di discussione della causa)
- Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza,
il Tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
- Quando nel decreto é contenuto l'invito alle parti
a comparire di persona, il presidente le interroga liberamente ed esperisce,
se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione, eventualmente
proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo
verbale é dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti.
Ove il tentativo non abbia esito positivo, il Tribunale può tenerne
conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole,
in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non
é comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative.
Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo
anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché
per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.
- Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti
illustrano le rispettive conclusioni. Il presidente dirige la discussione
e può consentire brevi repliche.
- Esaurita la discussione, il tribunale conferma o revoca,
in tutto o in parte, il decreto con ordinanza, quindi procede, eventualmente
delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari,
fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni
successivi all'assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica,
ispezione o altri mezzi di prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide
la causa in camera di consiglio con sentenza, anche a norma dell'articolo
187, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
- La decisione é emessa a norma dell'articolo 281-sexies
del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità
della controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui dà
lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi
alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre
motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto
riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle
ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.
- Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui
al presente decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo
1, il tribunale, se é competente, dispone con ordinanza il cambiamento
del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione;
altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando
un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del
ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate.
Art. 17 (note)
(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)
- Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti
costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e
seguenti del codice di procedura civile:
- con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
- con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
- con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione
per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore
o addetto allo studio del difensore.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti
i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai
sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Capo II - DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Art. 18
(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Collegio)
- Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto
compatibili, al procedimento di cognizione davanti al Tribunale in composizione
monocratica.
- Il magistrato al quale è affidata la trattazione
del procedimento è designato dal Presidente del Tribunale a norma
dell'articolo 12.

Capo III - DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Art. 19 (note)
(Ambito di applicazione. Procedimento)
- Fatta eccezione per le azioni di responsabilità
da chiunque proposte, le controversie di cui all'articolo 1 che abbiano
ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero
la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa
alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi
nella cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica.
- Disposta la comparizione delle parti e assegnato il termine
per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni
prima dell'udienza, il giudice designato, ove ritenga sussistenti i fatti
costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del
convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone
sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura
civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa o le
difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria, assegna
all'attore i termini di cui all'articolo 6.
- Avverso l'ordinanza di condanna può essere proposta
esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di
cui all'articolo 20.
- All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti
di cui all'articolo 2909 del codice civile.

Capo IV - DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO
Art. 20
(note)
(Forma d'appello)
- L'appello si propone con atto di citazione, notificato
a norma degli articoli 325 e seguenti del codice di procedura civile, e
deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei
confronti della sentenza impugnata.
- Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341
e seguenti del codice di procedura civile.
- Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello
é dichiarato improcedibile, su istanza dell'appellato che si sia
tempestivamente costituito.
- L'appello é dichiarato inammissibile se le parti
hanno convenuto, con atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa
sia impugnabile soltanto ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura
civile.

Art. 21
(note)
(Interventi in appello)
- Fermo quanto disposto dall'articolo 344 del codice di
procedura civile, nel giudizio in grado di appello é ammesso altresì
l'intervento dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di alcuna
delle parti.

Art. 22
(Inattività delle parti)
- Se nessuna delle parti compare all'udienza, la corte d'appello
ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Titolo III - DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Art. 23 (note)
(Provvedimenti cautelari anteriori alla causa)
- Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti
d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della decisione di merito non si applica l'articolo 669-octies del
codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la
causa non viene iniziata.
- Il magistrato designato provvede, in ogni caso, sulle
spese del procedimento a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di
procedura civile.
- Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca
e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase
di reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto
sull'istanza cautelare del comma 1. La revoca e la modifica sono concesse
soltanto se si verificano mutamenti nelle circostanze. Possono altresì
essere concesse sulla base di circostanze anteriori di cui é acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante
deve fornire la prova del momento in cui ne é venuto a conoscenza.
- Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano
gli articoli 669-novies, terzo comma, e 669-decies del codice di procedura
civile. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia
della misura cautelare.
- Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare é
dato reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura
civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione
del provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio
del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può
sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non é consentita
la rimessione al primo giudice.
- In nessun caso l'autorità del provvedimento cautelare
é invocabile in un diverso processo.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
sezione I del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura
civile.
Art. 24 (note)
(Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato)
- La domanda cautelare in corso di causa si propone con
ricorso depositato nella cancelleria del giudice già designato a
norma dell'articolo 12, comma 2, ovvero dell'articolo 18, comma 2; altrimenti,
il presidente designa senza indugio il magistrato al quale é affidata
la trattazione del procedimento.
- Il giudice designato, se la domanda cautelare é
proposta anteriormente al decreto di cui all'articolo 12, con lo stesso
decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé,
le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione
alla decisione della causa a norma dei commi 4 e seguenti. Può anche
fissare termini per il deposito di documenti, memorie e repliche.
- Il giudice designato procede a norma dell'articolo 669-sexies
del codice di procedura civile. In ogni caso, l'estinzione del giudizio
di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti d'urgenza o degli
altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli
effetti della decisione di merito.
- All'udienza di comparizione, il giudice designato, se
ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno
di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque
in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti
presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di
merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione.
- Quando la decisione della causa é attribuita al
tribunale in composizione collegiale, il giudice designato fissa l'udienza
di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.
- La sentenza é pronunciata a norma dell'articolo
281-sexies del codice di procedura civile ovvero, se la complessità
della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della
motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione
deve essere depositata nei successivi quindici giorni.
- Quando la discussione viene rinviata, il giudice può
sempre adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della
decisione di merito.
- L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo
2378 del codice civile é disciplinata dalle disposizioni di cui al
presente articolo. La società, ricevuta la notifica dell'istanza
di sospensione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci.

Titolo IV - DEL PROCEDIMENTO IN
CAMERA DI CONSIGLIO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25
(note)
(Forma dell'atto introduttivo e giudice competente)
- L'istanza si propone con ricorso, da depositare nella
cancelleria del tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.
- Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero,
copia del ricorso deve essere depositata presso l'ufficio di quest'ultimo.
- Se il provvedimento richiesto deve essere emesso
nei confronti di più parti, si applicano gli articoli 82, comma secondo,
83 e 84 del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione
collegiale.

Art. 26
(Forma ed efficacia del provvedimento)
- Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente
esecutivo entro venti giorni dal deposito del ricorso ovvero, se è
stata fissata, dall'udienza.
- Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione
dell'istanza che non sia fondata su nuovi presupposti di fatto.
- Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove
circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o
modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte
interessata o del pubblico ministero.
- Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi
in forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della
revoca.

Art. 27
(Reclamo)
- Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche
di modifica o revoca, è reclamabile dal soggetto interessato nel
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
- Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal
giudice singolo, il reclamo si propone con ricorso all'organo collegiale
dello stesso tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del collegio
non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
Se il provvedimento è stato emesso dal tribunale in composizione
collegiale, il reclamo si propone alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa
in camera di consiglio.
- Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio
le informazioni ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non impugnabile,
con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento.
- Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del collegio , in presenza di gravi motivi, può
disporne la sospensione con decreto motivato.

Capo II - DEL PROCEDIMENTO
Sezione I - DEL PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI UNA PARTE SOLA
Art. 28
(Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte)
- Il presidente del tribunale designa, senza indugio, il
magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi l'opportunità,
fissa udienza per l'audizione dell'istante.
- Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso
la segreteria del pubblico ministero, questi può depositare osservazioni
nella cancelleria del giudice adìto e richiedere la fissazione di
udienza in camera di consiglio.
- Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni
ritenute necessarie e può invitare l'istante a depositare ulteriori
documenti e a fornire chiarimenti, nonché a notificare l'istanza
ad altri soggetti interessati indicati dal giudice.

Art. 29 (note)
(Ambito di applicazione)
- Le norme della presente sezione si applicano alle istanze
di cui agli articoli 2343, primo comma, 2343-bis, secondo comma, 2417, secondo
comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, sesto comma, 2501-sexies, terzo comma,
e 2545-undecies, secondo comma, del codice civile. Si applicano inoltre,
in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle
leggi speciali.

Sezione II - DEL PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI PIU' PARTI
Art. 30
(Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti)
- Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice
incaricato della relazione e fissa con decreto l'udienza per l'audizione
delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica del ricorso
e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è richiesto,
nonché il termine per la costituzione di questi ultimi. Entro lo
stesso termine, il pubblico ministero può depositare osservazioni
scritte.
- All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio,
le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti
del collegio.

Art. 31
(Pronuncia con decreto)
- In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente
provvede sull'istanza con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto,
entro i quindici giorni successivi, l'udienza per la comparizione delle
parti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché
il termine per la costituzione delle parti.
- All'udienza il collegio con decreto motivato conferma,
modifica o revoca il provvedimento emesso ai sensi del primo comma 1.

Art. 32
(Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario)
- Ciascuna parte può, fino alla conclusione dell'udienza
di cui all'articolo 31, chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato
una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai fini
della definizione del procedimento.
- Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice
provvede in ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo altresì
la prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli 2 e seguenti
con ordinanza nella quale fissa all'istante il termine perentorio per la
notificazione alle altre parti dell'atto di citazione.
- Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il
decreto può essere modificato o revocato. In caso di estinzione,
esso conserva la sua efficacia.
- L'accertamento di cui al comma 1 può essere
chiesto anche quando la legge prevede che, a seguito dell'approvazione o
dell'autorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso l'atto stesso
sia dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto
il risarcimento del danno; in tale caso, non si applica il primo periodo
del comma 3.

Art. 33
(Ambito di applicazione)
- Le norme della presente sezione si applicano alle istanze
di cui agli articoli 2367, secondo comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-quater,
ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, secondo comma, 2447-quater, secondo
comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto comma, 2485, secondo comma, 2487,
secondo e quarto comma, 2487-ter, quarto comma, 2500- novies, terzo comma,
2503, secondo comma, 2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater,
secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano
inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile
e dalle leggi speciali.

Titolo V - DELL'ARBITRATO
Art. 34 (note)
(Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie)
- Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione
di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo
2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere
la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti
tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- La clausola deve prevedere il numero e le modalità
di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità,
il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.
Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al
Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
- La clausola è vincolante per la società
e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è
oggetto della controversia.
- Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola
abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e
sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione
dell'incarico, è vincolante per costoro.
- Non possono essere oggetto di clausola compromissoria
le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del
Pubblico Ministero.
- Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive
o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci
che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti
o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il
diritto di recesso.

Art. 35 (note)
(Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)
- La domanda di arbitrato proposta dalla società
o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese
ed è accessibile ai soci.
- Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola
compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo
105 del codice di procedura civile è ammesso fino alla prima udienza
di trattazione, nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli
106 e 107 dello stesso codice. Si applica l'articolo 820, comma secondo,
del codice di procedura civile.
- Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819,
primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre
impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale
dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli
829, primo comma, e 831 dello stesso codice.
- Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
- La devoluzione in arbitrato, anche non rituale,
di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma
dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola
compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi
ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete
sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione
dell'efficacia della delibera.

Art. 36 (note)
(Decisione secondo diritto)
- Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri
a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri
debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo
829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano
conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del
giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
- La presente disposizione si applica anche al lodo
emesso in un arbitrato internazionale.

Art. 37 (note)
(Decisione di contrasti sulla gestione di società)
- Gli atti costitutivi delle società a responsabilità
limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole
con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro
che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare
nella gestione della società.
- Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione
sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità
stabilite nello statuto stesso.
- Gli atti costitutivi possono altresì prevedere
che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai
commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni
collegate con quelle espressamente deferitegli.
- La decisione resa ai sensi del presente articolo è
impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

Titolo VI - DELLA CONCILIAZIONE
STRAGIUDIZIALE
Art. 38 (note)
(Organismi di conciliazione)
- Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà
ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza
della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie
nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi
debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero
della giustizia.
- Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità
di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco
e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che
hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 4 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di
tali organismi nel registro.
- L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda
di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità
spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte
per l'approvazione a norma dell'articolo 39.
Art. 39 (note)
(Imposte e spese. Esenzione fiscale)
- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- Il verbale di conciliazione è esente dall' imposta
di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.
- Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare
minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione
costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri
per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi
costituiti da enti privati.
- L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato
ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
- Le tabelle delle indennità, determinate a
norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.

Art. 40 (note)
(Procedimento di conciliazione)
- I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza
del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano
l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento
dell'incarico.
- Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano
un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla
quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la
propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta
a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito
verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle
parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto,
con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento
del tentativo di conciliazione.
- Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento
non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio
promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né
possono essere oggetto di prova testimoniale.
- Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo
idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta
agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce sulla prescrizione
i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita,
ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro
il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di
cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.
- La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni
assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale
successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche
ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando
comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza
che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto
o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato
la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
- Qualora il contratto ovvero lo statuto della società
prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito,
il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa,
dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando
un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito
dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero
quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere
riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non è
depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di
riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso,
la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo
comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento
di sospensione.
- Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere
indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel
registro di cui all'articolo 38.
- Se la conciliazione riesce è redatto separato
processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale,
previo accertamento della regolarità formale, è omologato
con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede dell'organismo
di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Titolo VII - NORME TRANSITORIE
E FINALI
Art. 41 (note)
(Disciplina transitoria)
- Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si
applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Alle modifiche deliberate, a norma dell'articolo
223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare
le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del
presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 6.

Art. 42 (note)
(Disposizioni finali)
- Il Ministero della Giustizia approva uno o più
modelli, anche telematici, per la rilevazione degli elementi necessari alla
periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media dei
singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo.
Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei Tribunali,
delle Corti d'appello e della Corte suprema di cassazione.
- Il Presidente del Tribunale, il Presidente della Corte
d'appello e il Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione curano
che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di approvazione
dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati
al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce
la più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e
comparative, e informa annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze.
- Nell'intervento del Procuratore generale della Repubblica
nel corso delle assemblee generali, tenute a norma dell'articolo 93, primo
comma, n.1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è offerta specificamente
notizia dei dati in questione.

Art. 43
(Entrata in vigore)
- Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio
2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato
é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario):
"Art. 12 (Nuove norme di procedura).
- Il Governo é inoltre delegato ad emanare norme
che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano
dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti
nelle seguenti materie:
- diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento
delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
- materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni.
- Per il perseguimento delle finalità e nelle materie
di cui al comma 1, il Governo é delegato a dettare regole processuali,
che in particolare possano prevedere:
- la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;
- l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma
1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali
di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi
coinvolti;
- la mera facoltatività della successiva instaurazione della
causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito
di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie
nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività
degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi
non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi
per finalità diverse;
- un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità
ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla
emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia
di giudicato;
- la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare
di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali,
assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione
di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione,
tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto
dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
- uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione
delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità
di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto
processo;
- forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi
tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali,
dalle corti di appello e dalla corte di cassazione.
- Il Governo può altresì prevedere la possibilità
che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie,
anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile,
per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel
caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto
di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un
arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità,
ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.
- Il Governo é delegato a prevedere forme di
conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi
ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà
ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso
il Ministero della giustizia.".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca:
"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario):
"Art. 1 (Delega).
- Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società
di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla
procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'art.
12.
- La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa
comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti
dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con
le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa,
novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile.
- I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.
- Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento,
perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni
dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati,
anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1
o successivamente, la scadenza di quest'ultimo é prorogata di novanta
giorni.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive
e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla
presente legge e con la procedura di cui al comma 4.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 33, 34, 35
e 36 del codice di procedura civile:
"Art. 31 (Cause accessorie). - La domanda accessoria
può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda
principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto
alla competenza per valore, la disposizione dell'art. 10 secondo comma.
Art. 32 (Cause di garanzia). - La domanda di garanzia può
essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché
sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore
del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando
alle parti un termine perentorio per la riassunzione.
Art. 33 (Cumulo soggettivo). - Le cause contro più
persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti
a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono
essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una
di esse, per essere decise nello stesso processo.
Art. 34 (Accertamenti incidentali). - Il giudice, se per
legge o per esplicita domanda di una delle parti é necessario decidere
con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per
materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la
causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione
della causa davanti a lui.
Art. 35 (Eccezione di compensazione). - Quando é opposto
in compensazione un credito che é contestato ed eccede la competenza
per valore del giudice adito, questi, se la domanda é fondata su titolo
non controverso o facilmente accettabile, può decidere su di essa e
rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione
di compensazione subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza
alla prestazione di una cauzione altrimenti provvede a norma dell'articolo
precedente.
Art. 36 (Cause riconvenzionali). - Il giudice competente
per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono
dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene
alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza
per materia o valore, altrimenti applica le disposizioni dei due articoli
precedenti.".
- Per il testo dell'art. 2341-bis del codice civile si veda,
in questo stesso S.O., l'art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003
"Riforma organica della disciplina delle società di capitali
e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001,
n. 366".
- Per il titolo del decreto legislativo n. 385/1993 si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto legislativo
n. 385/1993:
"Art. 145 (Procedura sanzionatoria).
- Per le violazioni previste nel presente titolo cui é
applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito
delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla
banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni
presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni
raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.
- Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della
Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto
motivato.
- Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art.
144, commi 3 e 4, é pubblicato per estratto, entro il termine di
trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca,
della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno
economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel
presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, é pubblicato,
per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.
- Contro il decreto del Ministro del tesoro é ammessa
opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata
all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.
L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte
di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.
- L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione
con decreto motivato.
- La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini
per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire
l'audizione anche personale delle parti.
- La corte di appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
- Copia del decreto é trasmessa, a cura della cancelleria
della corte di appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento,
anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto
dall'art. 8.
- Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente
titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973,
n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
- Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono
i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento
della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo
del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.
- Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".
- Si riporta il testo dell'art. 195 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52):
"Art. 195 (Procedura sanzionaria).
- Salvo quanto previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative
previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con decreto motivato, su proposta
della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze.
- La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa
contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli
stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni
raccolte.
- Il decreto di applicazione delle sanzioni é pubblicato
per estratto nel bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta
dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione
e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori
per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a
carico dell'autore della violazione.
- Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni
é ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede
la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero,
nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione
é stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità
che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria
della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
- L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione
con decreto motivato.
- La corte d'appello, su istanza delle parti, può
fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché
consentire l'audizione anche personale delle parti.
- La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
- Copia del decreto é trasmessa a cura della cancelleria
della corte d'appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e all'autorità proponente ai fini delle pubblicazione,
per estratto, nel bollettino di quest'ultima.
- Le società e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento
della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo
del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 163 del codice di procedura
civile:
"Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda
si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del
tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato
dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le
ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
- l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda
é proposta;
- il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome,
il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle
persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o
convenuto é una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta
o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta,
con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti
le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore
intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della
procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
- l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione;
l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci
giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza
indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
all'art. 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125,
é consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario,
il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 163-bis del codice
di procedura civile:
"Art. 163-bis (Termini per comparire). Tra il giorno
della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione
debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo
della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova
all'estero.
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente
può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto
originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà
i termini indicati dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato
dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine
minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata
la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti
sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente
provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore,
almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 157 del codice di procedura
civile:
"Art. 157 (Rilevabilità e sanatoria della nullità).
- Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se
la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio. Soltanto la parte nel
cui interesse é stabilito un requisito può opporre la nullità
dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima
istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla
parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche
tacitamente.".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 154 del codice di procedura
civile:
"Art. 154 (Prorogabilità del termine ordinatorio).
- Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche
d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga
non può avere una durata superiore al termine originario. Non può
essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi
e con provvedimento motivato.".
- Si riporta il testo degli articoli 308, 182, 102 e 107
del codice di procedura civile:
"Art. 308 (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza).
- L'ordinanza che dichiara l'estinzione é comunicata a cura del cancelliere
se é pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa é ammesso
reclamo nei modi di cui all'art. 178, commi terzo, quarto e quinto.
Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza
se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie.".
"Art. 182 (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione).
- Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione
delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola
gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza
o di autorizzazione il giudice può assegnare alle parti un termine
per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza,
o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata
una decadenza.".
"Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la decisione
non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono
agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo é promosso da alcune o contro alcune soltanto
di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine
perentorio da lui stabilito.".
"Art. 107 (Intervento per ordine del giudice).
- Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto
di un terzo al quale la causa é comune, ne ordina l'intervento.".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 669-terdecies del codice
di procedura civile:
"Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso
della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare é
ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del
tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice
che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare
é stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra
sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più
vicina.
Il procedimento é disciplinato dagli articoli 737
e 738.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti
giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma,
modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo,
quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può
disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla
alla prestazione di congrua cauzione.".
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo delgli articoli 187 e 281-sexies
del codice di procedura civile:
"Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore). -
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione
di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti
davanti al collegio.
Può rimettere le parti al collegio affinché
sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare,
solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti
alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può
anche disporre che siano decise unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279, secondo
comma, n. 4), i termini di cui all'art. 184, non concessi prima della rimessione
al collegio sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella
prima udienza dinnanzi a lui.
Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al
processo.".
"Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies, il giudice, fatte
precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa
nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare
sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione
da parte del giudice del verbale che la contiene ed é immediatamente
depositata in cancelleria.".
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 136 del codice di procedura
civile:
"Art. 136 (Comunicazioni). - Il cancelliere, con biglietto
di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte
dalla legge o dal giudice al pubblico ministero alle parti, al consulente
agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei
provvedimenti per i quali é disposta dalla legge tale forma abbreviata
di comunicazione.
Il biglietto é consegnato dal cancelliere al destinatario,
che ne rilascia ricevuta, o é notificato dall'ufficiale giudiziario.".
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di proceduara
civile:
"Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente
al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare
insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza
il giudice che regola la competenza.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con
nota in "margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza
del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario
con nota in "margine all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente
sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio
a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario".
- Si riporta il testo dell'art. 2909 del codice di
procedura civile:
"Art. 2909 (Cosa giudicata). - L'accertamento
contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra
le parti, i loro eredi o aventi causa.".
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 325, 341 e 360 del
codice di procedura civile:
"Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine
per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art.
404, secondo comma, é di trenta giorniE' anche di trenta giorni il
termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata
contro la sentenza delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione é
di giorni sessanta.".
"Art. 341 (Giudice dell'appello). - L'appello contro
le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente
al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il
giudice che ha pronunciato la sentenza.".
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).
- Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere
impugnate con ricorso per cassazione:
- per motivi attinenti alla giurisdizione;
- per violazione delle norme sulla competenza, quando non
é prescritto il regolamento di competenza;
- per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- per nullità della sentenza o del procedimento;
- per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
d'ufficio.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione
una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere
l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per
violazione o falsa applicazione di norme di diritto.".
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 344 del codice di
procedura civile:
"Art. 344 (Intervento in appello). - Nel giudizio
d'appello é ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero
proporre opposizione a norma dell'art. 404.".
Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo degli articoli 669-octies, 669-novies,
669-decies e 669-terdecies del codice di procedura civile:
"Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). -
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio
della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo
comma dell'art. 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice,
la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta
giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta
in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Per le controversie individuali
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il
termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale é divenuta
procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento
del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso
o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti,
deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per
quanto le spetta, alla nomina degli arbitri."
"Art. 669-novies (Inefficacia del provvedimento cautelare).
- Se il procedimento di merito non é iniziato nel termine perentorio
di cui all'art. 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue
il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il
giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata,
convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'é
contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento
é divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare
la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al
quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide
con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare
in corso di causa i provvedimenti di cui all'art. 669-decies.
Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia
se non é stata versata la cauzione di cui all'art. 669-undecies, ovvero
se con sentenza, anche non passata in giudicato, é dichiarato inesistente
il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti
di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza,
con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito é devoluta alla giurisdizione
di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento
cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde
altresì efficacia:
- se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda
di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale
entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o
dalle convenzioni internazionali;
- se sono pronunciati sentenza straniera, anche non
passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto
per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di
inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
si applica il secondo comma del presente articolo."
"Art. 669-decies (Revoca e modifica). - Nel corso dell'istruzione
il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte,
modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso
anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.
Se la causa di merito é devoluta alla giurisdizione
di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile é
stata esercitata o trasferita nel processo penale i provvedimenti previsti
dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il
provvedimento cautelare.".
"Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso
della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare é
ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del
tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice
che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare
é stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra
sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più
vicina.
Il procedimento é disciplinato dagli articoli 737
e 738.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti
giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma,
modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo,
quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può
disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla
alla prestazione di congrua cauzione.".
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 669-sexies e 281-sexies
del codice di procedura civile:
"Art. 669-sexies (Procedimento). - Il giudice, sentite
le parti omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede
nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili
in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede
con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.