Gli effetti del contratto aziendale

AMBITO DI EFFICACIA

Il contratto aziendale in quanto stipulato dalla comunità del personale, vincola sia l'imprenditore sia tutti i lavoratori occupati nell'impresa. Il principio vale non solo quando il contratto aziendale è concluso dal consiglio d'azienda, ma anche quando è stipulato direttamente dal sindacato.
Negli altri contratti collettivi (ad esempio di categoria), l'efficacia è limitata ai soli iscritti delle associazioni che li hanno stipulati.
Il sindacato non diventa mai parte del contratto aziendale, ma assume la funzione di rappresentante della comunità, in forza dei poteri che, di volta in volta, gli vengono attribuiti.
E’ quindi, sempre la comunità che, anche in tali casi, conclude il contratto.
Nelle nuove strutture unitarie di base, i sindacati fondano il loro potere di rappresentanza non sul vincolo associativo, ma sullo specifico mandato che la comunità, quale soggetto giuridico autonomo, ha loro conferito attraverso i suoi organi (assemblea e consiglio d'azienda).

L’INDEROGABILITA’ DEL CONTRATTO AZIENDALE

Sia la prevalente dottrina, che la giurisprudenza, hanno ormai accolto la tesi della inderogabilità dei contratti collettivi post-corporativi.

La giurisprudenza si richiama di solito all'articolo 2077 del codice civile, ritenendo che questa norma sia ancora in vigore e possa essere applicata limitatamente agli iscritti delle associazioni contraenti.
Per la dottrina l'inderogabilità dei contratti collettivi, va ricercata nella natura dell'interesse da essi tutelato (interesse collettivo). Siamo in presenza di un mandato conferito nell'interesse di più persone per un affare di interesse comune, sottratto all'influenza della volontà e delle vicende personali dei mandanti [1].

La ratio dell'articolo 2077 deve essere individuata nella tutela del contraente più debole, presente nell'attuale sistema; ma la citata norma si riferisce soltanto ai contratti collettivi con efficacia "erga omnes"; devono perciò essere esclusi gli attuali contratti di diritto comune.

Del pari si rivela inidonea a spiegare l'inderogabilità dei contratti aziendali, la tesi che si riferisce all'inefficacia della revoca del mandato conferito, non solo nell'interesse del mandante, ma anche di altri soggetti, ex articoli 1723 e 1726 del codice civile.

Di mandato collettivo o di mandato conferito anche nell'interesse di terzi, si può soltanto parlare quando si fa risalire il fondamento dell'efficacia del contratto collettivo, ad una libera manifestazione di volontà dei soggetti che da esso sono vincolati e come appunto l'iscrizione all'associazione professionale, dalla quale si può desumere l’intento di conferire al sindacato un potere di rappresentanza.

Ma per il contratto aziendale, l’efficacia si fonda sulla appartenenza ad una comunità necessaria [1].

La distinzione tra autonomia individuale ed autonomia collettiva, è operante anche nell'ambito dell'impresa. Quello che rileva nel contratto aziendale, è la diversa natura degli interessi che sono soddisfatti, rispetto ai contratti individuali e della diversa sfera di autonomia: nel primo caso si ha la tutela di un interesse e di una autonomia collettiva; nel secondo, siamo di fronte a un interesse ed a una autonomia individuale.

Il contratto aziendale, espressione dell'interesse e della autonomia collettiva è sottratto alla disponibilità dell'autonomia individuale e da ciò deriva la sua inderogabilità da parte dei contratti individuali.
I lavoratori subordinano il loro interesse individuale a quello della collettività; essi non possono sottrarsi all'osservanza della disciplina contrattuale, perché non possono anteporre il loro interesse individuale a quello collettivo, posto che il primo deve essere a quest'ultimo subordinato.

La deroga del contratto aziendale, potrebbe essere ammessa soltanto attraverso il contrario consenso dei soggetti. Tale consenso, per avere efficacia derogatoria, dovrebbe essere congiuntamente manifestato dall'imprenditore e dalla comunità delle maestranze.
In sostanza, il contratto aziendale può essere derogato solo da un altro contratto aziendale.

La preminenza dell'interesse comune, presente nella comunità aziendale, costituisce una regola comune a tutte le comunità organizzate [1].
Gli articoli 1723 e 1726 del codice civile, infatti, sanciscono l'inefficacia reale della revoca del mandato collettivo.
Queste norme si fondano proprio su una diversa valutazione del mandato e della revoca, in base agli interessi dagli stessi seguiti e mettono in luce come la priorità dell'interesse collettivo, possa manifestarsi anche nelle comunità occasionali, quale è appunto la comunità delle maestranze [1].

IL CONTRATTO AZIENDALE ED I CONTRATTI COLLETTIVI DI DIRITTO COMUNE

L'articolo 2077 del codice civile non può disciplinare il rapporto che si instaura tra i contratti collettivi stipulati a diverso livello.
Questi ultimi adempiono a una loro specifica funzione e le norme che riguardano i contratti individuali non possono essere estese, neppure attraverso il procedimento analogico ad essi.
Nel caso di conflitto con il contratti collettivi di categoria bisogna tener presente che, i contratti aziendali sono stipulati dalla comunità dei lavoratori nell'impresa e non sono soggetti a quei limiti che possono derivare dal rapporto associativo che, negli altri contratti, vincola le parti contraenti alle associazioni di grado superiore.

La comunità delle maestranze ha una sua autonomia che la sottrae da ogni ingerenza dei sindacati, essa può quindi derogare alla disciplina contenuta nei contratti collettivi stipulati a più alto livello, anche quando il contratto aziendale viene concluso dai sindacati. Questi ultimi svolgono una mera funzione di rappresentanza e non sono, pertanto, parte del contratto, ma solo rappresentanti di una delle parti contraenti [1] .

La legge 14 luglio 1959, numero 741, afferma all'art. 7, che " i trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori ".
Con questa norma si è inteso ripetere la regola, già espressa dall'articolo 2077 del codice civile, della inderogabilità in pejus e della sostituzione di diritto delle clausole difformi dei contratti individuali, con le corrispondente clausole più favorevoli dei contratti collettivi.
Tuttavia questa regola ha contenuto più ampio. L'articolo 7 della Legge numero 741, sgancia la deroga in melius dallo intuitus personae e dispone che le condizioni, anche di carattere aziendali, più favorevoli ai lavoratori, prevalgono sulle norme delegate [1] .
La derogabilità dei decreti, da parte dei contratti collettivi ed individuali, stipulati successivamente alla emanazione della legge numero 741 del 1959, viene così stabilita: " alle norme che garantiscono minimi di trattamento economico e normativo, si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi, che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori."
I contratti aziendali non potranno perciò derogare in peggio le clausole recepite nelle leggi delegate e dai contratti collettivi nazionali e provinciali, ma in meglio senz’altro si, nell’interesse dell’intera comunità aziendale.

(Riproduzione riservata)

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[1] Novara - Il Contratto collettivo aziendale, Milano 1965

Un articolo su "Gli effetti del contratto aziendale " del Dott. Antonio Di Carlo



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