eletto dalla base ma controllato dal sindacato
Il delegato aziendale è responsabile dell’attuazione, nell’ambito del gruppo omogeneo, delle decisioni approvate dall’assemblea o dal consiglio d’azienda.
All’elezione del delegato partecipano all’inizio degli anni ‘70, sia i lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali, sia i non iscritti che intendono parteciparvi. Il delegato può essere revocato in qualsiasi momento dal proprio incarico.
Nota giustamente il Direttivo della Federazione Lavoratori Bancari, che il diritto di revoca pur non essendo di per se una garanzia assoluta di democrazia e pur presentando il rischio di assoggettare il delegato a pressioni particolaristiche, consente di sostanziare un aspetto della vita democratica del movimento [1] e svolge una grande funzione contro la tendenza all’inerzia, al burocratismo, ecc.
Il diritto di revoca deve essere quindi, sancito nelle eventuali regolamentazioni aziendali e può essere esercitato sia su proposta dei lavoratori elettori, che dal consiglio d’azienda.
Un altro asterisco del Direttivo bancari ci lascia perplessi.
“Il diritto di essere eletto in un organismo che è istanza
di base della F.L.B., si accompagna al dovere politico di aderire ad una delle
organizzazioni sindacali della F.L.B. stessa”. Dunque, i non iscritti
possono essere elettori ma non eletti.
Il consiglio dei delegati è la struttura di base del Sindacato Unitario in azienda ed è lo strumento dell’iniziativa contrattuale e politica dei lavoratori.
Il potere contrattuale attribuito al consiglio d’azienda , non è limitato né per materie né per tempi. Ad esso spetta la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale. Il consiglio d’azienda rivendica un ruolo ad uno spazio ampissimo, al limite indeterminabile, che salda sotto il profilo funzionale, la linea portante ispirata ad un’accentuata carica di “democraticità e partecipazione” [2].
Il consiglio dei delegati, dunque, dirige la politica sindacale nell’azienda, imposta l’azione rivendicativa e la gestisce: il comitato esecutivo assicura un efficace coordinamento delle sue attività, ne attua le decisioni o quelle prese dall’assemblea dei lavoratori.
Un tema rivendicativo “originale” del consiglio d’azienda riguarda l’organizzazione del lavoro; altri temi comportano sempre implicazioni di ordine “qualitativo”: ambiente di lavoro, cottimi, ritmi, organici ecc.Gli accordi aziendali sui consigli d’azienda, nella realtà, sanciscono la presenza dei membri di commissioni interne e delle rappresentanze sindacali aziendali. Ci si ispira dunque al concetto istituzionale di rappresentanza sindacale aziendale, in cui la guida è sempre prerogativa del sindacato.
Il documento programmatico sulle strutture di base della Federazione Lavoratori
Bancari, stabilisce che il consiglio d’azienda deve comprendere tutti
i delegati eletti e rappresentanze delle sezioni Aziendali sindacali delle
Organizzazioni aderenti alla F.L.B.
Inoltre, l’Esecutivo deve includere un rappresentante di ciascuna Sezione
Sindacale della F.L.B., costituita nelle unità aziendale ove opera
il consiglio d’azienda, oppure una rappresentanza unitaria della F.L.B.,
fermo quanto previsto per il consiglio di azienda per ciò che riguarda
la maggioranza dei delegati nell’organismo.
Gli accordi aziendali riconoscono un monte ore di permessi retribuiti, per
l’attività di tutti i dirigenti del consiglio di fabbrica. La
tutela dei delegati, viene assicurata facendo espresso riferimento alla legge
n.300 del 1970.
In sostanza, la politica di affermazione della logica “consiliare”,
viene perseguita dal vertice piuttosto che dalla base, con la conseguenza
che il ricambio dei “leaders” sindacali all’interno delle
aziende, non c’è stato se non in misura del tutto limitata, essendo
rimasti in evidenza sempre gli stessi dirigenti [2].
Bisogna tuttavia riconoscere, che la struttura rappresentativa “consigliare” è un efficace strumento con il quale il sindacato ha ampliato il modulo partecipativo all’interno dell’azienda ed insieme, è lo strumento offerto al nuovo corso ed ai nuovi contenuti della contrattazione a livello aziendale. Anche da un punto di vista imprenditoriale, si rileva l’esistenza di un interlocutore valido e rappresentativo nei confronti della direzione.
Il periodo della contestazione, rivolta anche alle strutture sindacali, alla
metà degli anni ’70 è superato; rimane peraltro aperto
il discorso della normalizzazione, che investe il rapporto strutture aziendali-
sindacato esterno.
Le strutture consiliari sembrano condizionate sia dalla base che dal vertice:
sono rappresentanze di base, convalidate dal consenso del sindacato. Permangono
tuttavia molte situazioni, in cui il sindacato subisce l’atteggiamento
della base, di cui è costretto ad avallare a posteriori le scelte.
Vi è un forte impegno dialettico, da parte delle organizzazioni sindacali,
per mantenere un valido controllo della base: spesso l’equilibrio è
frutto di un compromesso, faticosamente raggiunto, fra struttura aziendale
e sindacato esterno.
I componenti dell’esecutivo, del consiglio d’azienda, hanno sufficiente
rappresentatività per negoziare a nome di tutti; viene peraltro sempre
osservata la prassi, di far convalidare dall’assemblea dei lavoratori
il contenuto delle intese raggiunte o delle scelte effettuate.
Il ruolo e l’azione delle nuove strutture rappresentative, si colloca
al centro di un complesso giuoco di equilibri, dal quale l’imprenditore
è praticamente estromesso e su cui non può intervenire.
Una forte opposizione al consiglio d’azienda si è avuta da parte
delle maggiori aziende, più organizzate e dotate di una certa capacità
di resistenza alle richieste dei lavoratori.
Negli anni ’70 anche a seguito del riconoscimento dei consigli di azienda
in alcuni contratti nazionali, (es. industria chimica) la situazione si presenta
abbastanza fluida anche nelle aziende di maggiori dimensioni. Più che
altro viene avvertita l’esigenza, da parte delle direzioni del personale,
di una diversa articolazione delle strutture interne, in modo da contrapporre
una più efficiente “strategia” di riposta all’azione
delle rappresentanze “consiliari”.
In sostanza il consiglio d’azienda va estendendosi a macchia d’olio.
D’altro canto il “tasso” di partecipazione sindacale su
cui i consigli si fondano, non è certamente maggioritaria: quando si
parla di “base” ci si riferisce sempre ad una minoranza combattiva
che opera all’interno delle nuove strutture rappresentative, che partecipa
alle elezioni, ecc. In numerosi settori, il consiglio d’azienda o comprende
le rappresentanze sindacali aziendali o s’identifica con esse.
In tali casi il consiglio d’azienda lungi dal rappresentare tutti i
lavoratori, è espressione di una minoranza sindacalizzata nella Federazione
C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L., di cui segue in pratica le direttive.
Le elezioni si svolgono in modo che vengano eletti rappresentanti delle organizzazioni
sindacali unitarie; nei casi in cui emergono elementi appartenenti alle vecchie
commissioni interne, agenti al di fuori o contro le organizzazioni sindacali,
si provvede alla loro emarginazione ed alla loro sostituzione con elementi
graditi.
La situazione è dunque abbastanza controllabile per i sindacati ed
è loro espresso desiderio non lasciare troppo spazio agli elementi
“devianti”.
Le organizzazioni sindacali, con la proposta di un nuovo strumento rappresentativo, hanno inteso raggiungere tre obbiettivi: contribuire al processo di unificazione sindacale, ponendo praticamente fuori ruolo le organizzazioni minoritarie; realizzare un più diretto collegamento con i “gruppi omogenei”; riflettere all’interno delle imprese le linee della strategia definitiva sindacalmente [2].
Un fatto di particolare rilievo è la nomina dei “delegati”,
che consentono di coordinare le rappresentanze per gruppi di lavoratori, lasciando
all’organo collegiale la funzione di sintesi.
Per concludere, nell’ambito aziendale hanno titolo e legittimazione,
come organismi di rappresentanza del personale, quegli istituti la cui origine
si ricollega al formale riconoscimento contrattuale. (consigli d’azienda)
o una specifica disposizione di legge (rappresentanza sindacale aziendale).
(Riproduzione riservata)
[1]
Novara – Il Contratto collettivo aziendale, Milano 1965;
[2] Confindustria – Le rappresentanze dei
lavoratori in fabbrica, Roma 1973
Un articolo su "Il delegato aziendale" del Dott. Antonio Di Carlo