Contratto aziendale: gli elementi costitutivi

Gli elementi costitutivi del contratto aziendale di lavoro sono:

  1. il contenuto;
  2. la causa;
  3. la forma.

A. IL CONTENUTO DEL CONTRATTO AZIENDALE

Il contenuto del contratto collettivo viene distinto dalla dottrina in: parte normativa e parte obbligatoria. Della parte normativa ne sono destinatari i singoli datori e prestatori di lavoro; la parte obbligatoria, disciplina i diritti ed i doveri delle associazioni sindacali stipulanti; essa adempie la funzione di assicurare il vigore pratico alla parte normativa.

Nella prassi sindacale, viene sovente contrapposta alla parte normativa una parte economica. Questo indirizzo, tuttavia, genera confusioni e, più corretta ci sembra la classica distinzione.

Il contratto aziendale, può contenere contestualmente clausole obbligatorie e normative, come può essere composto di clausole esclusivamente dell'uno e dell'altro tipo.

La contrattazione a livello d'impresa, adempie soprattutto la funzione economica di operare l'adeguamento dei minimi salariali, alla capacità redditiva delle singole aziende.

I contratti aziendali svolgono una funzione innovatrice anche su un piano qualitativo, essi si occupano della retribuzione, delle qualifiche, della valutazione delle mansioni dell'indennità per lavori nocivi o disagiati. Le moderne tecniche retributive tendono, infatti, ad adeguare la struttura del salario agli sviluppi ed ai mutamenti della tecnologia e dell'organizzazione del lavoro. La retribuzione a cottimo viene sottoposta ad una progressiva revisione, che tiene conto della radicale trasformazione intervenuta, in seguito alla così detta rivoluzione industriale.

I contratti collettivi di categoria, generalmente fissano un ambito ristretto di contrattazione a livello aziendale. Il C.C.N.L. dei metalmeccanici, 19/04/73, stabilisce, ad esempio, che la contrattazione a livello aziendale verrà svolta solo per le materie per le quali dal contratto stesso è prevista tale possibilità di regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate. Siamo in presenza di un vero e proprio rilancio della contrattazione articolata che conferma il contratto nazionale come livello primario di negoziazione.

L'art. 9 del contratto in questione precisa che, “la contrattazione a livello aziendale è prevista per l'istituzione di un premio di produzione collegato ad elementi obiettivi”.

Per le mense, tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, l'art. 11 fa comunque salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla materia.

Più oltre, in armonia con quanto previsto dall'art. 9 della legge 20/05/1970, n. 300, per l'ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, si convengono le modalità di intervento delle rappresentanze sindacali aziendali, riconoscendo la necessità di accordi organici concordati a livello aziendale.

Come si vede, l'ambito della contrattazione aziendale viene compresso entro limiti tassativi ed invalicabili. Non siamo certo di fronte al contratto aziendale, che si pone come criterio di composizione degli interessi dell'imprenditore e dei lavoratori, limitando i poteri del primo e costituendo quindi, uno strumento di intervento della comunità di lavoro nella direzione dell'azienda.

La contrattazione aziendale, non di rado pone delle “norme di organizzazione”, rivolte alla costituzione ed al funzionamento di speciali fondi o casse comuni (sistemi previdenziali integrativi più evoluti).

Spesso, negli accordi aziendali sono previste delle particolari procedure conciliative, con l'intervento del sindacato (collegio di conciliazione ed arbitrato).

Destinatari della parte normativa del contratto aziendale sono gli attuali o i futuri soggetti dei contratti individuali (imprenditore e singoli lavoratori). La parte obbligatoria, si dirige normalmente, verso le associazioni stipulanti. Nel contratto aziendale, i destinatari sono esclusivamente l'imprenditore e la comunità dei lavoratori, intesa come soggetto giuridico collettivo [1]. Ciò vale anche quando il contratto è concluso dall'imprenditore o dalla sua associazione sindacale con i sindacati dei lavoratori.

Il consiglio di fabbrica è un organo della comunità dei lavoratori e, in base ai principi della rappresentanza organica, rappresenta soltanto la comunità, che è il soggetto giuridico dei diritti e degli obblighi che derivano dal contratto aziendale.

Nel contratto stipulato per il tramite dei sindacati, questi assumono il rango di rappresentanti della comunità in base ad un mandato del quale vengono investiti dalla comunità stessa, sicché non possono assumere obblighi od acquistare diritti perché essi, secondo i comuni principi che regolano la rappresentanza, devono necessariamente ricadere sul rappresentato [1].

(Riproduzione riservata)

continua » » »

[1] Novara – Il Contratto collettivo aziendale, Milano 1965

Un articolo sugli "elementi costitutivi del contratto aziendale " del Dott. Antonio Di Carlo



TOP
STUDIO COMMERCIALISTA DEL DR. RAG. ANTONIO DI CARLO, REVISORE CONTABILE & PUBBLICISTA
webmaster:BWD