La Contrattazione Aziendale Permanente

Questo modello, definito dal Giugni, contrattazione non vincolata, scaturisce nel 1970 da una naturale evoluzione delle fasi contrattuali precedenti.

Il contratto impegna giuridicamente soltanto gli imprenditori, i quali sono tenuti ad applicarlo per tutto il tempo della durata. L’atto viene firmato per far cessare un conflitto in atto, non per garantire gli imprenditori dai conflitti possibili in futuro.

Si rileva una netta prevalenza del livello aziendale su quello di categoria. Quantitativamente gli istituti che regolano il rapporto di lavoro sono disciplinati dal contratto di categoria, ma il contratto aziendale con i suoi istituti specifici continua ad avere un ruolo propulsivo, in senso qualitativo nello sviluppo dell’intero sistema.

Il livello infra-aziendale (reparto, gruppo professionale, linea) ha un carattere informale, ma molte volte assurge al livello formale di contrattazione continua per area e per materia. Non è un livello da articolazione, è un livello, propriamente, da specializzazione della contrattazione aziendale.

Il rapporto fra livello aziendale e livello di categoria è un rapporto di concorrenza fra fonti normative egualmente prodotte dall’autonomia collettiva [*].Fra i due livelli non vi è una delimitazione di competenza per materia. Il contratto di categoria funge da “cornice” del contratto aziendale; il secondo assolve ad una funzione integrativa del primo, conferendo al sistema nel suo complesso una fisionomia di sistema aperto.

Il coordinamento tende a realizzarsi dal basso verso l’alto: esso è garantito mediante limiti procedurali e di durata, vincolanti i soggetti dei singoli contratti, ciascuno al proprio livello ed in relazione al proprio oggetto.

Le garanzie della stabilità contrattuale saranno prestate dalle parti con riferimento all’immutabilità dei singoli accordi e limitatamente alle materie il cui regolamento viene concordato in esso. E’ la immutabilità o intangibilità del singolo contratto, al proprio livello e relativamente al proprio oggetto, che garantisce la stabilità dell’intero sistema, senza peraltro precludere l’integrazione tutte le volte che questa sia proponibile a livello di partenza [*]. La contrattazione integrativa, pertanto, può sempre modificare in via aggiuntiva e non sostitutiva.

Il coordinamento fra i diversi livelli contrattuali sarà policentrico, cioè diversamente raccordato nelle singole aziende secondo il differente sviluppo in esse della contrattazione integrativa. La vincolatività e la immutabilità dei patti resta così affidata alla specializzazione dei singoli istituti per segmenti di materie ad aree produttive e professionali omogenee.

Il contratto viene sostituito dal metodo della contrattazione collettiva come processo di regolamentazione industriale, per mezzo di una struttura dinamica composta da una serie di accordi collettivi di natura tanto sostanziale che procedurale e specializzati per oggetti ed area di negoziati [*]. E’ un processo di decentralizzazione con cui il sistema tende a realizzare l’ipotesi della specializzazione per materia, della competenza fra livello di categoria e livello aziendale di contrattazione.

La teoria della contrattazione collettiva viene così costruita tenendo conto sia dell’iniziativa rivendicativa, che degli obiettivi dell’efficienza tecnica e della razionalità economica perseguiti dall’iniziativa manageriale. L’iniziativa rivendicativa dei sindacati, è sottoposta al collaudo dalle decisioni imprenditoriali. Il sistema contrattuale è configurato come il modello normativo della regolamentazione delle condizioni di impiego della forza lavoro, nel quale interagiscono l’iniziativa rivendicativa e l’iniziativa manageriale [*].

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[*] Autori Vari – I contratti di lavoro in Quaderni di rassegna sindacale CGIL, 1971, 35

Un articolo sulla "Contrattazione Aziendale Permanente" del Dott. Antonio Di Carlo



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