La Contrattazione Articolata

Nell’accordo degli elettromeccanici e l’ Intersind del 1960 viene sancito “il diritto del sindacato a stipulare accordi integrativi rispetto al contratto di categoria e a trattare in seconda istanza le vertenze non risolte a livello aziendale”. Il costo pagato per questo accordo è nella clausola di pace sindacale.

Intanto la lotta per l’articolazione della contrattazione a livello aziendale provoca le prime agitazioni, che si espandono a macchia d’olio. La stessa CISL si preoccupa e propone di regolare tutta la materia della formazione dei contratti, mediante un accordo interconfederale (accordo quadro). Il tentativo fallisce.

La Confindustria peraltro invita il sindacato, a scegliersi il livello contrattuale che ritenesse più soddisfacente, fra quello aziendale e quello nazionale.

Frattanto, i sindacati denunciano anticipatamente il contratto dei metalmeccanici. La Confindustria nelle trattative pone come pregiudiziale l’interruzione degli scioperi: è la rottura.

Nel “protocollo” Intersind del 1962 viene sancito definitivamente il diritto a negoziare presso le aziende alcune materie: cottimo, mansioni, premi di produzione. Di fatto, la contrattazione aziendale investì l’orario, gli organici, i diritti sindacali. Insomma si sviluppò su materie che erano state esplicitamente escluse dal suo ambito.

All’ interno della contrattazione aziendale prendeva vigore quella di gruppo. La contrattazione di settore si dimostrò una fase transitoria del movimento articolato; costituì una delle vie di accesso a quella aziendale. La contrattazione di settore infatti, viene riconosciuta solo contestualmente al contratto nazionale; essa, più che divenire un livello contrattuale, si riduce ad una disciplina speciale nell’ ambito dei singoli istituti.

All’accordo per le aziende private si arriva nel 1963, a seguito di una netta rottura del fronte padronale. Le grandi aziende (FIAT, Olivetti) per prime raggiungono degli accordi particolari, i così detti “protocolli di acconto”, con i quali si impegnano a sostenere, in sede nazionale il principio dell’articolazione.

Viene peraltro acquisito il principio della tregua sindacale per il periodo di validità del contratto. Il contratto nazionale ha la funzione di generalizzare le conquiste fatte nelle aziende più avanzate e nei settori.

Bisogna tuttavia sottolineare, che è solo con l’affermarsi della contrattazione aziendale e con i rinnovi contrattuali del 1962 e soprattutto del 1963, che si verificò, per la prima volta in Italia, una vera e propria rottura del blocco salariale.

La recessione indebolisce, fino al 1965, il potere contrattuale a livello d’azienda. Nei rinnovi contrattuali 1965-66, prevalgono lotte difensive, contro gli attacchi ai livelli di occupazione. La parola d’ordine è: “per contratti non congiunturali”.

L’offensiva padronale, tende sempre alla centralizzazione contrattuale; ma la battaglia per l’accordo-quadro era già fallita in partenza.

Il 1966 rappresenta una battuta d’arresto, nell’evoluzione del sistema contrattuale; tuttavia, si ha un consolidamento degli accordi aziendali e dei diritti sindacali. Vengono estesi i diritti di contrattazione, che conferiscono ai sindacati più precisi compiti e responsabilità a livello di fabbrica, fissando precise procedure. Il contratto dei metalmeccanici, ad esempio, prevede la costituzione nelle aziende di Comitati tecnici paritetici formati da delegati, che hanno poteri di accentramento in materia di qualifiche, cottimi e nocività.

La contrattazione articolata, secondo il Ghera, non riuscì a risolvere la contraddizione di fondo che ne costituì il vizio latente: mentre riconosceva la legittimità di una contrattazione a livello d’ azienda, imponeva una rigida delimitazione dei tempi, delle modalità e delle materie del negoziato. Pertanto la contrattazione articolata rivelava la sua inidoneità a svilupparsi sul terreno della realtà concreta, come strumento per l’instaurazione di una effettiva democrazia industriale [*]. In sostanza, il principio di decentramento contrattuale, si scontrava con il principio verticistico di accentramento del potere di contrattazione e con la rigida delimitazione dei tempi, delle modalità e delle materie del negoziato.

Nel 1968 i movimenti spontanei scoppiano, prima fra gli studenti e si estendono poi alle grandi fabbriche. Nascono i consigli unitari di lotta, quindi si delinea la nuova figura del delegato e dei consigli di fabbrica. Vengono conquistati i diritti di assemblee e di organizzazione sindacale nei posti di lavoro. Le lotte aziendali, portano ad una rottura degli equilibri esistenti nel campo sindacale, con la realizzazione dei nuovi strumenti di democrazia in fabbrica.

L’ elaborazione delle piattaforme avviene nell’unità e attraverso una consultazione di massa, il che rende più rigide le trattative e porta ad uno scontro più duro.

La contrattazione aziendale tende a non rimanere più nella cornice fissatale dal livello superiore, essa ora si allarga a tutte le materie, assume il ruolo propulsivo dell’intero sistema, contribuendo anche a rendere il contratto nazionale più incisivo.

Nella CISL, riemerge la tesi dei contratti aziendali autonomi e sganciati dal contratto nazionale.

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[*] Autori Vari – I contratti di lavoro in Quaderni di rassegna sindacale CGIL, 1971, 35

Un articolo sulla "Contrattazione Articolata" del Dott. Antonio Di Carlo



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