Dopo l’excursus storico, ci sembra il caso, per completezza di trattazione, di tracciare un breve profilo della diffusione geografica della contrattazione collettiva aziendale.
La contrattazione aziendale ha particolare sviluppo negli Stati Uniti, dove l’organizzazione sindacale è ampiamente decentrata, con larga autonomia dei sindacati periferici.
Prevalentemente orientati verso la contrattazione collettiva di categoria sono i sindacati europei: in Francia, vige un sistema di contrattazione integrativa simile a quello italiano; anche in Inghilterra la contrattazione integrativa aziendale si va gradualmente affermando, a fronte di una forte e consolidata contrattazione di settore; in Germania Occidentale, la contrattazione aziendale di tipo integrativo, ha ricevuto un formale riconoscimento legislativo.
In Olanda, Belgio e Svezia la contrattazione aziendale è quasi sconociuta, mentre si tnde ad un livello di contrattazione intercategoriale.
Ed ora possiamo analizzare i soggetti della contrattazione aziendale.
Sul ruolo e su i compiti degli agenti contrattuali in azienda, si apre un dibattito a volte costruttivo, spesso polemico, che sfocerà nel riconoscimento legale del Rappresentante sindacale aziendale, (art. 19, legge 20.05.1970, n.300) e, quindi, in un processo dialettico interno ai sindacati, sempre alla ricerca di una più efficace e democratica struttura di base: i delegati di reparto ed i consigli di fabbrica.
Il contratto collettivo aziendale è un negozio giuridico, che presenta particolari caratteri di generalità ed astrattezza propri dei contratti collettivi. Per queste peculiarietà e per il suo oggetto si differenzia nettamente dal regolamento di impresa, atto unilaterale dell’imprenditore, intenso a disciplinare l’organizzazione del lavoro, ed il comportamento del lavoratore.
L’imprenditore stipula il contratto aziendale direttamente, facendosi assistere dalla propria associazione; può stipularlo indirettamente tramite il sindacato padronale. In ogni caso esso costituisce sempre una delle parti del contratto aziendale.
I lavoratori possono disporre, quali agenti contrattuali in azienda, di commissioni occasionali costituisce ad hoc, della commissione interna, della rappresentanza sindacale aziendale, del consiglio di azienda e/o del sindacato di categoria.
L’azienda, da un punto di vista strettamente giuridico, è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore commerciale, per l'esercizio dell’impresa (art. 2.555 Cod. Civ.). Nell’azienda in quanto comunità, l’imprenditore ha un ampio potere dispositivo, che incide sulla vita dei lavoratori dipendenti, ne condiziona l’esistenza e gli sviluppi professionali.
La subordinazione del lavoratore, è funzionale al fine dell’impresa ed al connesso rischio dell’imprenditore. Tuttavia l’ordinamento protegge il lavoratore, che partecipando al processo produttivo soltanto con la propria energia di lavoro, deve essere escluso dalla esposizione al rischio [1].
La subordinazione si risolve nell’osservanza delle direttive dell’imprenditore e si riflette nel comportamento attivo e nella collaborazione nell’ambito delle prestazioni possibili e lecite. Il comportamento dovuto, consiste nel mettere a disposizione del datore di lavoro la propria persona e, quindi, a vincolare la propria libertà.
L’oggetto dal contratto di lavoro è dunque l’uomo medesimo, nel suo intero organismo psicofisico. Lo statuto dei diritti dei lavoratori, onde evitare una umiliante posizione di asservimento, tutela la libertà e la dignità del lavoratore, stabilendo rigorosamente i poteri dell’imprenditore.
Rimane peraltro fermo il principio che, il datore di lavoro, addossandosi il rischio dell’impresa, deve poter avere la massima disponibilità della prestazione del lavoro. Il potere direttivo dell’imprenditore ha carattere tecnico- funzionale e si manifesta sia in forma generale (organizzazione), sia in forma specifica con l’indicazione analitica del comportamento dovuto.
Il lavoratore deve adeguari alle direttive ricevute e svolgere le mansioni richieste con la diligenza del buon padre di famiglia.
Per quanto riguarda la comunità aziendale, è essenziale distinguere se questa debba essere considerata come una “massa amorfa” o se, invece, costituisca una comunità giuridicamente rilevante. La dottrina propende per quest’ultima tesi.
L’art.46 della Costituzione contempla l’esistenza dei consigli
di gestione, quale organo di cogestione dell’impresa. La previsione
programmatica della nostra suprema Carta, arriva ad abbracciare la comunità
di impresa, in cui imprenditore e lavoratori perseguono uno scopo comune.
La comunità d’impresa ha una struttura rigidamente gerarchica;
nella comunità di lavoro, invece, prevale il concetto egualitario ed
il metodo democratico, ed è quindi esclusa ogni forma di subordinazione
e di supremazia. I lavoratori formano la comunità di lavoro, i cui
interessi sono spesso in antagonismo con quelli dell’imprenditore.
E’ l’interesse collettivo il connotato caratteristico, che unifica il gruppo e lo qualifica come comunità, meritevole di quella tutela, che l’ordinamento gli accorda. L’interesse collettivo, non è la semplice somma degli interessi individuali dei singoli lavoratori.
Nella comunità di lavoro ha rilevanza l’interesse comune, diretto a soddisfare un bisogno comune, che nel caso specifico è inerente all’attività lavorativa, in “quella” data impresa. In tale comunità, le persone sono unite da un vincolo incidentale, ma necessario.
Siamo di fronte ad un fenomeno naturale pregiuridico che, peraltro, l’ordinamento giuridico prende in considerazione. L’art. 2 della Costituzione, prevede e garantisce e diritti inviolabili dell’uomo, “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità”.
L’esplicito riconoscimento che la Costituzione dà alle formazioni sociali storicamente e socialmente più rilevanti (quali la categoria professionale, le associazioni sindacali, le associazioni economiche), non esclude la tutela di gruppi intermedi atipici, nei quali si svolge e si sviluppa la personalità dell’uomo [2].
La comunità dei lavoratori è ancora contemplata nel’art. 43 della Costituzione, quale possibile destinataria del trasferimento di “determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali e a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”.
La previsione Costituzionale ci riporta dunque nell’ambito delle formazioni sociali intermedie (art. 2 Cost. ), che hanno per fine la tutela degli interessi dei propri componenti come collettività, e a cui devono riconoscersi, per la loro rilevanza, la soggettività giuridica e l’autonomia.
Un’ulteriore conferma, che la comunità di lavoro non è ignorata dal nostro sistema, ci viene ancora dall’art.46 della Costituzione, che recita testualmente: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
La dottrina riconosce a questa norma solo un’efficacia programmatica; ma è pur sempre una norma giuridicamente preminente, inquadrata nel novero dei principi generali, che attendono una successiva integrazione.
La realizzazione della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa, si è scontrata con la ferma opposizione da parte degli imprenditori, mentre è stata ritenuta inopportuna da parte dei sindacati, nel timore di assunzione di responsabilità, in cambio di poteri meramente formali. Per concludere, nel nostro ordinamento positivo vi è un espresso riconoscimento della comunità d’impresa come entità giuridicamente rilevante [2].
Si potrà ora opinare, se la previsione costituzionale debba restrittivamente riferirsi ai consigli di gestione o debba, invece, estendersi alle commissioni interne ed ai consigli di fabbrica. Come abbiamo visto più innanzi, la comunità di impresa include e presuppone quella di lavoro; quindi, anche quest’ultima recepisce legittimamente la tutela dell’ordinamento giuridico.
Un’altra fonte di norme, per il riconoscimento della comunità di lavoro, è di natura contrattuale. I vari accordi interconfederali per la disciplina delle commissioni interne, ammettono per le stesse la funzione di rappresentanza del personale.
La natura contrattuale non toglieva a tali norme rilevanza giuridica, anche se erano state stipulate da associazioni non riconosciute. Il nostro ordinamento considera preminente, ai fini della formazione del diritto, la volontà dei privati, quando essi perseguono scopi degni di tutela. Invero non tutto il diritti è di fonte legislativa, quale emanazione della volontà dell’intera comunità.
[1]
PROSPERETTI = Il lavoro subordinato, Milano, 1971.
[2] NOVARA = Il contratto collettivo aziendale,
Milano, 1965.
Un articolo su "L'azienda come comunità di lavoratori" del Dott. Antonio Di Carlo