E il contratto aziendale si distingue dagli altri contratti collettivi in considerazione dei soggetti che sono destinatari dei suoi effetti obbligatori.
Quando il contratto aziendale regola materie, che sono prerogativa della disciplina collettiva ad altri livelli, la sua struttura si avvicina al modello classico americano (shop bargain). In questa ipotesi, la contrattazione collettiva si esaurisce quasi sempre nell'ambito aziendale.
Se il contratto aziendale non è collegato ad un altro livello di contrattazione, siamo in presenza di due fatti del tutto autonomi, per cui, quando si determina un conflitto, gli effetti del contratto aziendale prevalgono.
Sovente il contratto aziendale ha una funzione integratrice e dei contratti collettivi di categoria, con i quali viene a trovarsi collegato nell'ambito di un sistema contrattuale a struttura piramidale (contrattazione articolata).
Quando il contratto aziendale ha una funzione integrativa, ci troviamo di fronte ad un gruppo di atti strutturalmente connessi. Tuttavia, il contratto collettivo a livello nazionale non può essere configurato come lo stadio preliminare e di una più ampia fattispecie complessa, che si perfeziona e si completa soltanto con la stipulazione del contratto aziendale integrativo.
I due contratti costituiscono due negozi autonomi distinti, anche se essi presentano un reciproco adeguamento, che mira ad assicurare l'assolvimento di una unitaria e comune funzione [1].
Le associazioni sindacali assumono semplicemente il ruolo di rappresentanti delle parti (imprenditore e comunità dei lavoratori), che stipuleranno il contratto aziendale in forza di un mandato dalle stesse conferito o, perlomeno, di una successiva ratifica che è implicita nella stessa stipulazione del contratto aziendale.
Il contratto nazionale ha una immediata efficacia normativa e, solo attende di essere completato dal contratto aziendale, per quelle parti alle quali le clausole di rinvio fanno espresso riferimento, in quanto siamo di fronte a due contratti strutturalmente autonomi, ognuno in se perfetto e produttivo di effetti.
Non vi è qui coordinamento tra due o più atti, che concorrono all'integrazione di una fattispecie complessa. Ci troviamo in presenza di due distinti negozi, legati da un vincolo di dipendenza, ma che, non perdono per questo la loro autonomia, sicchè il contratto nazionale produce i suoi effetti anche quando non viene stipulato quello aziendale.
Le cause dei due contratti sono del tutto autonome e distinte, in quanto esse possono benissimo adempiere, ciascuna per proprio conto, alla funzione cui sono finalizzate.
Siamo in presenza di una pluralità di interventi, diretti a conseguire diversi effetti economici, uniti da un nesso di complementarietà, in quanto il contratto aziendale completa quella nazionale.
L'unità del negozio si ha, invece, quando tra l'una e l'altra conseguenza corra un tale rapporto di subordinazione, che consenta di configurare la prima come strumento di esecuzione della seconda [1].
Gli effetti del contratto nazionale si determinano in modo del tutto autonomo rispetto a quelli del contratto aziendale e, tra le due prestazioni, pertanto, non corre un vincolo di subordinazione strumentale, poichè i due negozi, autonomi e distinti, sono uniti da un nesso di collegamento o di connessione.
Due negozi sono collegati o connessi, quando sono uniti tra loro da un nesso economico o teleologico e coordinati, quindi, verso uno scopo comune.
Il collegamento tra due negozi può essere genetico e funzionale. E’ genetico, quando l'azione di un negozio sull'altro si ha solo nella fase formativa e non persiste quando il negozio è venuto in esistenza.
Si ha il collegamento funzionale, quando il negozio opera sullo svolgimento del rapporto che ne deriva.
Il collegamento fra il contratto nazionale e quello aziendale, deve essere qualificato come un collegamento volontario e funzionale.
Il collegamento volontario si fonda sull'intenzione delle parti di cooordinare i negozi collegati verso un unico scopo. Questo elemento ricorre certamente, in quanto l'animus di collegare i due contratti, risulta espressamente manifestato nella clausola di rinvio contenuta nel contratto nazionale e si può implicitamente desumere dal comportamento delle parti che stipulano il contratto aziendale, dal momento che il contenuto di quest'ultimo viene "costretto" nell'ambito dei limiti segnati dal primo [1].
Il contratto nazionale e quello aziendale, quanto manca la clausola di rinvio, sono del tutto autonomi e indipendenti.
Il collegamento che unisce il contratto collettivo nazionale a quello aziendale, si fonda sulla volontà delle parti; esso fa riferimento alla fase dello svolgimento dei negozi e può pertanto essere considerato un collegamento funzionale.
Una connessione funzionale è peraltro insita nel legame di dipendenza che corre tra i due contratti per cui ciascuno, pur rimanendo strutturalmente autonomo, è legato all'altro da un vincolo di subordinazione funzionale.
Il contratto aziendale, svolge dunque una mera funzione impegnativa rispetto al contratto nazionale, completando la disciplina dei rapporti individuali di lavoro e in esso contenuta.
Tra i due contratti si determina una relazione per la quale il contratto nazionale può, da un punto di vista logico-giuridico, esistere senza il primo, mentre il contratto aziendale è ad esso subordinato logicamente e giuridicamente; è legato cioè alla sua esistenza e ne segue e in vario modo le sorti [1].
Le vicende di ciascun contratto non si riflettono reciprocamente, ma soltanto il contratto nazionale opera ed è diretto ad operare sul rapporto derivante dall'altro. Mentre le vicende del contratto aziendale non influiscono su quello nazionale, le vicende di quest'ultimo (invalidità, inadempimento, risoluzione) si riverberano e si ripercuotono sul primo, sicchè quando il contratto nazionale viene a cadere, viene meno necessariamente anche il contratto aziendale [1].
L'invalidità e il inadempimento si riflettono sul contratto aziendale, determinandone l’estinzione, solo in modo indiretto.
Il contratto nazionale e quella aziendale, anche se sono tra loro collegati e restano pur sempre autonomi e distinti e manca quindi un rapporto di sinallagmaticità che renda direttamente operante l'inadempimento dell'uno sulle vicende dell'altro.
Quando nel contratto nazionale manca la clausola di rinvio, il contratto aziendale può collocarsi in posizione di contrasto con esso, regolando la stessa materia. Infatti, in mancanza di ogni manifestazione di volontà rivolta a determinare un nesso di dipendenza, i contratti non sono uniti da alcun vincolo di subordinazione.
In tal caso, il contratto nazionale, per la parte regolata dal contratto aziendale, cessa la sua efficacia nei confronti dei soggetti che sono da quest'ultimo vincolati.
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Il prossimo articolo sarà pubblicato a breve.
[1] Novara - Il Contratto collettivo aziendale, Milano 1965
Un articolo su "Il contratto aziendale ed i collegamenti con i contratti nazionali" del Dott. Antonio Di Carlo