Cirio bond

Chi degli investitori danneggiati dall'acquisto di Cirio bond può chiedere i danni?

Da mesi, la vicenda del collocamento presso la clientela di banche ed altri intermediari autorizzati di Cirio bond ha messo in allarme i risparmiatori, soprattutto quelli che, inesperti di investimenti in valori mobiliari, all’epoca ebbero ad affidarsi, per il collocamento dei propri risparmi, in piena fiducia a detti intermediari confidando nella loro professionalità e correttezza mentre oggi si trovano con in mano pezzi di carta (le obbligazioni Cirio, appunto) attestanti un credito di dubbio realizzo.

E’ fuori discussione che il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (T.U. della finanza) detta criteri generali di comportamento, in relazione anche al disposto degli articoli 1176 (Diligenza nell’adempimento), e 2236 (Responsabilità del prestatore d’opera) del Codice Civile, cui le Banche e le Società di intermediazione mobiliare autorizzate debbono attenersi, e che, per il disposto dell’articolo 23, comma 6, del T.U.f. ”Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.

Va, altresì, tenuto presente che la Corte di Cassazione, con la sentenza 5 novembre 1999, n. 12310, nel richiamarsi al disposto dell’articolo 1175 (Comportamento secondo correttezza) del Codice Civile, ha espresso il concetto che il principio di correttezza e buona fede, operando come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Corte Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall’articolo 2 della Costituzione: con la conseguenza, che la sua rilevanza si esplica nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra parte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

In questa situazione la maggior parte dei suddetti clienti, disorientati dalla situazione determinatasi non sa quali conducenti iniziative assumere per la tutela dei propri crediti rivenienti da investimenti in Cirio-bond, tenuto anche presente che alcuni magistrati penali, che hanno aperto delle inchieste, non si sono ancora pronunciati su eventuali responsabilità di alcuni intermediari finanziari per avere indotto in errore gli acquirenti circa il grado di rischiosità dell’investimento in relazione anche alla relativa solvibilità della società emittente le obbligazioni in discorso.

A nostro avviso, allo stato non appare conducente ricorrere al Tribunale civile (sostenendo sensibili spese legali e correndo l’alea di un giudizio che potrebbe protrarsi, nei due gradi di appello, per anni) per chiedere la condanna al risarcimento dei danni della banca o della società finanziaria che abbia sollecitato l’investimenteo in obligazioni “corporate” Cirio Holding oppure abbia taciuto al cliente l’elevato rischio di un siffatto investimento. E’ preferibile, invece, che ciascun interessato – in relazione al comportamento, all’epoca assunto nei suoi confronti dall’intermediario autorizzato – e, tenuta presente la necessità di interrompere la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2947, comma 1, del Codice Civile, per ottenere il risarcimento del danno riveniente da “fatto illecito”, contesti con lettera raccomandata A/R alla Banca (o alla Società finanziaria) con cui ebbe a trattare l’investimento in Cirio Bond l’operato della controparte, chiedendo il risarcimento dei danni, e, contemporaneamente, presenti al
Procuratore della Repubblica competente per territorio, in carta libera e senza assistenza di un legale, circostanziato ”Esposto” dei fatti, concludendo con la richiesta di accertare se nel comportamento dell’intermediario in questione si ravvisi una condotta penalmente perseguibile e, nell’affermativa, di assumere i provvedimenti di legge nei confronti di quanti fossero dichiarati responsabili e/o correnti degli emersi fatti illeciti.

Non a caso la conclusione cui è pervenuto sulla vicenda l’Esecutivo dell’ABI nella riunione del 15 ottobre u. s., dopo avere passato in rassegna la situazione determinatasi a seguito dei rovinosi investimenti della clientela bancaria in obbligazioni Cirio, è stata quella - riflettente, peraltro, il parere di tutto il sistema bancario - di soprassedere dall’assumere qualsiasi iniziativa al riguardo in attesa delle risultanze conclusive delle indagini in corso da parte della Banca d’Italia, della Consob e della Magistratura. Infatti se nella vicenda in questione può essersi verificata, come sostenuto da taluni, una violazione da parte di alcune banche, a danno degli investitori in Cirio bond, degli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n.58/1998 e dal Regolamento della Consob, in particolare, di quelli di “diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”, sanciti dall’art. 21 del suddetto T.U., è pur vero che debba essere accertato se e quali banche (o altri intermediari autorizzati) sono effettivamente incorse – con, o senza, artifizi o raggiri - nella violazione dei divieti sanciti dagli articoli 21 e 94 del cennato D. Lgs. n.58/1998, inducendo in errore gli acquirenti circa la rischiosità dell’investimento e la reale situazione finanziaria dell’emittente le obbligazioni Cirio rendendosi, quindi, responsabili dei danni subiti dagli investitori in conseguenza del mancato rimborso di dette obbligazioni.

Ed è fuori dubbio, allora, che si debbano distinguere le diverse situazioni soggettive verificatesi nel versante degli intermediari abilitati (Banche e Società di intermediazione mobiliare), da un canto, e di quello dei risparmiatori, dall’altro. Soprassedendo da una analitica disamina dei vari possibili casi, ci limitiamo a prenderne in esame due, emblematici:

  1. Se vi è stato qualche intermediario abilitato che ha effettuato sollecitazioni nei confronti di clienti risparmiatori (completamente all’oscuro di rischi di investimento in titoli e della reale situazione finanziaria del Gruppo Cirio) per l’acquisto delle obbligazioni in discorso, senza ottemperare alle prescrizioni dettate dagli articoli 21 e 94 del T.U. e delle norme operative del “Regolamento” CONSOB, sono evidenti la responsabilità dell’intermediario che ha operato in tal senso ed il suo obbligo, oggi, di risarcire i malcapitati investitori.
  2. Può essere accaduto, invece, che, richiesto da un cliente di collocare il proprio risparmio acquistando proprio obbligazioni Cirio, l’intermediario abilitato – tenuto presente il disposto dell’art. 29 del Regolamento Consob (che fa obbligo agli intermediari dall’astenersi “dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”, tenuto conto delle informazioni di cui all’articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati) - abbia cercato di dissuadere il risparmiatore dall’effettuare il suddetto investimento, cozzando, però, contro la di lui ferma intenzione di darvi corso, nonostante gli avvertimenti ricevuti. In tal caso, avendo l’intermediario eseguito l’operazione, a norma dell’art.29, comma 3, “solo sulla base di un ordine impartito per iscritto” (ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente), “in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, discende, all’evidenza, che l’intermediario stesso non possa essere ritenuto responsabile dello sfortunato investimento effettuato dal cliente, il quale, pertanto, non avrà legittimo titolo per pretendere - oggi - ex art. 2043 Cod. Civ., il risarcimento del danno subito per sua stessa colpa.

Negli allegati “A” e “B” ( files in formato Word [.doc] e Acrobat Reader [.pdf] - da scaricare) proponiamo gli schemi base della lettera di contestazione da inviare alla banca e della richiesta di intervento della Procura della Repubblica, con l’avvertenza che essi vanno adattati dal singolo investitore rimasto danneggiato dall’acquisto delle obbligazioni Cirio, tenendo, però, presente che gli schemi non sono proponibili per quei soggetti che, per una ragione o per l’altra, all’epoca ben erano consapevoli dell’elevato rischio di un investimento della specie di quello in discorso e della situazione finanziaria del Gruppo Cirio e, pertanto, non hanno titolo, oggi, per contestare una pretesa responsabilità della banca (o di Società finanziaria abilitata) che ebbe ad effettuare l’operazione di investimento, chiedendole il ristoro dei danni. Deve escludersi, peraltro, una siffatta pretesa soprattutto quando l’intermediario sia in possesso della dichiarazione rilasciata dall’investitore ai sensi del succitato art. 29, comma 3, del Regolamento Consob e, quindi, sia in grado - nel giudizio di risarcimento danni eventualmente intentato dal cliente - di fornire comunque, a norma dell’art. 23, comma 3, del D. Lgs. n.58/1998, la prova “di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.

Ariccia, 3 novembre 2003.

Avv. Enrico Gianfelici
Avv. Francesco Gianfelici


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