Contratto aziendale: la causa e la forma

B) LA CAUSA DEL CONTRATTO AZIENDALE

Oggi manca un'esplicita regolamentazione legislativa dei contratti di lavoro in quanto tali. L'art.39 della Costituzione, si riferisce solo ai contratti collettivi con efficacia "erga omnes". La legge 14 luglio 1959, n.741, tuttavia, all'art.7, prevede espressamente la disciplina collettiva a livello aziendale. La legge 23 marzo 1958, n.367, che ratifica la Convenzione O.I .L. n.98, introduce nel nostro sistema, accanto al contratto collettivo intersindacale, il contratto collettivo "tra il datore di lavoro... da una parte e le organizzazioni dei lavoratori dall'altra".

Il contratto aziendale è un contratto atipico o innominato in senso tecnico: esso ha una sua ben definita tipicità sociale ma, nonostante ciò, deve essere considerato atipico legislativamente, perché è sprovvisto di una propria disciplina particolare. Poiché il contratto aziendale persegue uno scopo, che è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, esso rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 1322 cod. civ., il quale consente alla privata autonomia dei soggetti di espandersi entro i limiti consentiti dall'ordinamento giuridico [1].

Il contratto aziendale è essenzialmente un contratto normativo. La sua causa consiste nell'attribuire una disciplina uniforme a tutti i rapporti di lavoro, nell'ambito dell'impresa a cui si riferisce.

Tuttavia, il contratto aziendale può mirare a costituire delle obbligazioni a carico delle parti contraenti: esso determina sempre a carico dell'imprenditore dei doveri che, per la loro funzione strumentale nei riguardi della parte normativa, sono presenti anche nei contratti che non contengono clausole obbligatorie [1].

Di regola, la parte obbligatoria conserva carattere di accessorietà; ma pur sempre, può essere ipotizzato un contratto aziendale con contenuto esclusivamente obbligatorio o con un contenuto in tutto o in parte normativo.

Non esiste nell'attuale ordinamento un concetto normativo unitario di contratto collettivo di lavoro, al quale sia dato di raffrontare le diverse fattispecie di contratto aziendale. Peraltro, oggi non è dato discutere se il contratto aziendale sia o meno un contratto collettivo.

Dal contratto aziendale, anche quando il suo contenuto è soltanto normativo, discendono sempre alcuni obblighi a carico delle parti contraenti. Dalla parte obbligatoria derivano differenti obbligazioni, sia positive e negative, che vincolano tanto l'imprenditore quanto la comunità delle maestranze. Poiché le utilità che i contraenti si propongono di conseguire sono reciproche, esse sono tra loro corrispettive ed attribuiscono quindi al contratto aziendale la tipica struttura del contratto sinallagmatico [2].

Anche quando manca la parte obbligatoria, il contratto aziendale non muta struttura. Infatti, la parte normativa, contrariamente a quando avviene negli altri contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali, ha efficacia anche nei confronti di una delle parti stipulanti e cioè l'imprenditore. Essa determina l'obbligo di uniformare il contenuto di contratti individuali alla sua disciplina. D'altra parte si contrappone l'obbligo della comunità delle maestranze di "influire" sulla condotta dei lavoratori occupati nell'impresa, per indurre degli stessi ad eseguire quanto discende dalle norme poste dal contratto aziendale [1].

Di fatto incombe sui soggetti collettivi, che hanno stipulato il contratto, il dovere di influire sulla condotta dei soggetti individuali che compongono le rispettive comunità.

Questo dovere grava sulla comunità dei lavoratori ed è presente anche in comunità dotate di un'organizzazione del tutto embrionale. Il vincolo che unisce i singoli soggetti, importa che questi siano tenuti ad adempiere gli obblighi che discendono dalla loro appartenenza alla comunità. Quest'ultima è tenuta ad esercitare, attraverso i suoi organi, la influenza necessaria affinché gli stessi siano adempiuti (dovere di influire) [1].

La comunità, con gli strumenti di cui dispone, deve indurre i suoi membri ad eseguire quanto discende dal contratto. Esiste un nesso d'interdipendenza e di reciprocità, che tale dovere lega all'obbligo della controparte di conformarsi alla disciplina contenuta nel contratto aziendale.

Il dovere di influire, è dunque il corrispettivo dell'obbligo dell'imprenditore. La posizione di reciprocità fra le due obbligazioni, attribuisce alla causa del contratto aziendale la tipica struttura dei contratti a prestazioni corrispettive [2].

Da tale impostazione nasce la possibilità di utilizzare, nella dialettica delle prestazioni scaturenti dal contratto aziendale, il tipico rimedio sinallagmatico costituito dall'azione di risoluzione e dalla eccezione di inadempimento.

La comunità dei lavoratori non ha capacità patrimoniale, sicché non è possibile nei suoi confronti una azione di responsabilità per danni, conseguente all'inadempimento. L'azione di risoluzione condurrà quindi alla cessazione del contratto, mentre l'eccezione di inadempienza consentirà, alla parte che subisce l'inadempienza, di non eseguire la propria prestazione.

Il requisito dell'importanza dell'inadempimento sarà più difficile da accertarsi, quando si dovrà procedere alla valutazione del comportamento della comunità dei lavoratori. Il dovere di influire, non è determinato né dalla legge né dal contratto aziendale.

Alcuni contratti collettivi, anche aziendali, delimitano il dovere di influire, con riferimento ai sindacati. Tuttavia, gli strumenti informali di pressione di cui dispone la comunità (ostracismo), consigliano di valutare con molta cautela la sua attività di vigilanza. La natura "collettiva", che riveste l'oggetto dell'obbligo, consiglia a ritenere, che esso possa essere violato non da un atto singolo ed isolato, ma soltanto da un comportamento anticontrattuale metodico e concertato [2].

C) LA FORMA DEL CONTRATTO AZIENDALE

Il contratto aziendale è, alla stregua dei contratti collettivi di diritto comune, un contratto innominato. Ad esso quindi si applicano le regole che disciplinano i contratti, tra cui quella fondamentale della forma.

Il contratto aziendale è un contratto a forma libera. Tuttavia, la forma scritta ne garantisce la pubblicità e la diffusione.

L'art.1352 cod. civ. stabilisce che, "se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo".

(Riproduzione riservata)

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[1] Novara - Il Contratto collettivo aziendale, Milano 1965;
[2] Ghezzi – La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali, Milano 1963.

Un articolo su "La causa e la forma del contratto aziendale " del Dott. Antonio Di Carlo



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